La concessione abusiva di credito nell’era post-pandemica: un’analisi critica della recente giurisprudenza
di Avv. Azzurra Sorrentino

Nell’ultimo scorcio del 2024, il Tribunale di Napoli ha emesso una sentenza destinata a lasciare il segno nel dibattito giuridico ed economico italiano. Con il decreto n. 381 del 27 dicembre 2024, i giudici hanno affrontato una spinosa questione che tocca il cuore delle politiche di sostegno al credito durante la pandemia, sollevando interrogativi cruciali sulla responsabilità degli istituti bancari e sui limiti dell’intervento statale a favore delle imprese.

La vicenda prende le mosse da un finanziamento agevolato concesso nel febbraio 2021, nel pieno della seconda ondata pandemica, a un’impresa operante nel settore dei giocattoli. A prima vista, si trattava di una delle tante operazioni previste dal sistema di garanzie pubbliche istituito per far fronte all’emergenza economica. Tuttavia, come emerso nel successivo giudizio di liquidazione giudiziale, la realtà si è rivelata ben più complessa e problematica.

Il caso presenta caratteristiche paradigmatiche che meritano un’attenta disamina. L’impresa beneficiaria versava già in una situazione di grave difficoltà finanziaria ancor prima dell’erogazione del mutuo. I bilanci depositati in giudizio mostravano un preoccupante tracollo delle vendite, passate da oltre 6 milioni di euro a meno di 3 milioni in un solo anno, mentre la Centrale Rischi segnalava numerose irregolarità e procedure esecutive in corso. Nonostante questi chiari segnali di allarme, la banca aveva comunque proceduto all’erogazione di 280.000 euro, beneficiando della copertura garantita dallo Stato per l’80% dell’importo attraverso il Fondo di Garanzia PMI gestito da Mediocredito Centrale.

Ciò che rende particolarmente significativa la pronuncia del Tribunale di Napoli è l’approfondita analisi delle motivazioni che hanno portato alla dichiarazione di nullità del contratto di mutuo. I giudici hanno evidenziato come la banca avesse completamente trascurato i fondamentali principi di prudenza bancaria, limitandosi a considerare la garanzia statale come un sostituto della normale valutazione del merito creditizio. In particolare, è emerso che i fondi erano stati utilizzati principalmente per estinguere precedenti esposizioni verso la stessa banca, in quello che appare come un tentativo di “ripulitura” del portafoglio crediti a spese della collettività.

La motivazione della sentenza si distingue per un’analisi giuridica particolarmente approfondita, che affronta con rigore logico i molteplici profili critici emersi nel caso di specie. Il Tribunale, nel declinare le ragioni della decisione, costruisce un solido impianto argomentativo basato su una duplice linea interpretativa, ciascuna delle quali merita un esame dettagliato.

In primo luogo, i giudici hanno affrontato la questione della validità negoziale del contratto di mutuo, giungendo alla conclusione che lo stesso fosse affetto da nullità per illiceità della causa. Secondo il Collegio, la finalità reale dell’operazione non era quella dichiarata – ovvero il sostegno alla liquidità dell’impresa in un’ottica di continuità aziendale – bensì il ripianamento di crediti pregressi che la banca, in assenza della garanzia statale, avrebbe difficilmente potuto recuperare in via ordinaria. Questa ricostruzione è stata corroborata da una serie di elementi oggettivi: l’utilizzo immediato dei fondi per estinguere precedenti esposizioni, l’assenza di un reale piano di rilancio dell’attività, e la mancata valutazione della sostenibilità finanziaria dell’impresa. La causa del contratto, dunque, è stata ritenuta contraria all’ordine pubblico economico, in quanto volta a eludere i normali rischi dell’attività creditizia trasferendoli alla collettività attraverso il meccanismo della garanzia pubblica.

Parallelamente, la sentenza ha analizzato con attenzione il profilo del danno, dimostrando come la condotta della banca abbia prodotto conseguenze negative su due livelli distinti ma correlati. Da un lato, l’erogazione del finanziamento ha artificialmente prolungato l’attività di un’impresa ormai insolvente, aggravandone il dissesto e rendendo inevitabile una liquidazione giudiziale più complessa e onerosa. Dall’altro, tale comportamento ha pregiudicato gli interessi del ceto creditorio, che si è visto sottrarre risorse già insufficienti a coprire le passività esistenti. Il Tribunale ha evidenziato come, in assenza del mutuo controverso, la procedura concorsuale sarebbe stata avviata in tempi più rapidi, limitando l’accumulo di ulteriori debiti (specie di natura tributaria) e preservando una maggiore liquidità per i creditori.

Questa duplice analisi – che coniuga la invalidità del negozio con le conseguenze dannose della condotta bancaria – rappresenta il cuore della motivazione e fornisce un precedente significativo per futuri casi analoghi.

L’impatto di questa decisione va ben oltre il singolo caso esaminato. La pronuncia si inserisce infatti in un più ampio dibattito giurisprudenziale che vede contrapposte due diverse visioni del ruolo del credito durante la crisi pandemica. Da un lato, la necessità di sostenere le imprese in difficoltà; dall’altro, l’esigenza di evitare che gli aiuti pubblici diventino occasione di speculazione o di trasferimento del rischio dalle banche alla collettività.

Particolarmente significativo è il riferimento che il Tribunale di Napoli fa alla precedente sentenza del Tribunale di Asti dell’8 gennaio 2024, creando così un filone interpretativo che potrebbe avere ripercussioni su centinaia di casi analoghi. Al tempo stesso, i giudici napoletani hanno precisato che la loro decisione non entra in contrasto con l’ordinanza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 5841 del 2025, in quanto basata su presupposti fattuali diversi e su una specifica valutazione della condotta bancaria.

Le implicazioni pratiche di questa pronuncia sono molteplici e di notevole portata. Per il sistema bancario, si profila la possibilità di un’ondata di contenziosi da parte delle curatele fallimentari, che potrebbero opporsi sistematicamente all’ammissione al passivo di crediti derivanti da finanziamenti agevolati. Per le imprese in difficoltà, si apre invece la possibilità di contestare mutui percepiti come vessatori o inappropriati. Sul piano più generale, la sentenza solleva interrogativi sull’efficacia dei meccanismi di controllo nell’ambito delle garanzie pubbliche.

La decisione del Tribunale di Napoli rappresenta dunque un punto di svolta nella giurisprudenza in materia di concessione del credito. Essa segna il passaggio da un’interpretazione favorevole all’erogazione dei finanziamenti a tutti i costi durante l’emergenza, a una più attenta valutazione delle responsabilità degli istituti di credito e degli effetti concreti delle loro scelte operative. In questo senso, la sentenza potrebbe contribuire a ridefinire gli standard di comportamento del settore bancario nell’era post-pandemica, bilanciando finalmente l’esigenza di sostegno all’economia con i principi di responsabilità e trasparenza.

Pubblicato il

31 / 03 / 2025

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