Esecuzione individuale e liquidazione concorsuale: l’evoluzione del privilegio fondiario
di Avv. Azzurra Sorrentino

L’interazione tra l’esecuzione individuale e la liquidazione concorsuale è stata oggetto di un ampio dibattito giurisprudenziale e dottrinale, soprattutto in merito ai privilegi processuali fondiari. Recenti interventi normativi e pronunce giurisprudenziali hanno portato ad una nuova interpretazione di tali istituti, delineando un quadro più chiaro, ma non privo di questioni interpretative.

La sentenza della Suprema Corte n. 12673/2022 ha fornito chiarimenti importanti in merito all’articolo 41 del Testo Unico Bancario (TUB), che attribuisce al creditore fondiario la facoltà di avviare e proseguire l’esecuzione sui beni ipotecati anche in caso di fallimento del debitore. Tuttavia, la sentenza ha anche precisato che tale facoltà non preclude il potere del giudice fallimentare di ordinare la liquidazione dei beni nell’ambito della procedura fallimentare, basandosi su un principio di coordinamento fondato sul criterio temporale.

Questo principio di compatibilità è stato successivamente confermato da decisioni come il decreto del Tribunale di Lecco del 29 maggio 2023. Il tribunale ha evidenziato come la concorrenza tra le due procedure non rappresenti un ostacolo, ma un’opportunità per accelerare la liquidazione dei beni e il soddisfacimento dei creditori. La liquidazione concorsuale, grazie alla pubblicità commerciale obbligatoria, offre maggiori garanzie di efficienza rispetto all’esecuzione individuale, contribuendo ad una gestione più efficace delle risorse del debitore.

In aggiunta, con la sentenza n. 22914 del 19 agosto 2024, la Corte di Cassazione ha ulteriormente chiarito il quadro normativo, pronunciandosi su un rinvio pregiudiziale del Tribunale di Brescia. La Corte ha stabilito che il creditore fondiario può avvalersi del “privilegio processuale” di cui all’articolo 41, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993 sia nel caso di sottoposizione del debitore alla procedura di liquidazione giudiziale, sia in caso di liquidazione controllata, confermando quindi l’applicabilità del privilegio anche in queste situazioni.

Con questa sentenza, la prima sezione civile ha confermato che le banche possono procedere con l’esecuzione immobiliare anche se il debitore è coinvolto in una procedura di liquidazione controllata per sovraindebitamento, prevista dall’articolo 268 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII). La Cassazione ha sancito che le procedure concorsuali non impediscono la continuazione delle esecuzioni promosse dalle banche, sottolineando che le garanzie ipotecarie offerte dalle banche prevalgono anche in contesti di crisi finanziaria del debitore. Questa pronuncia rappresenta un segnale forte per i creditori, ribadendo il potere delle banche di proseguire con i pignoramenti anche in presenza di procedure di sovraindebitamento, vanificando così le speranze dei debitori di ottenere una sospensione delle esecuzioni attraverso tali procedure.

Pubblicato il

04 / 10 / 2024

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