Nullità dei mutui assistiti da garanzia MCC: il caso del Tribunale di Asti
di Dott. Raffaele De Luca

Il legislatore interno, sulla scia della deroga agli aiuti di Stato da parte dell’UE in tempi di pandemia, ha sostenuto con una serie di decreti-legge (nel triennio 2020-2022) l’accesso ai finanziamenti bancari per le PMI assistiti da garanzia statale ex lege 662/1996. A valle di tale sciame di aiuti di Stato, come era prevedibile, si stanno manifestando diversi fenomeni di insolvenza di molte imprese che ne avevano beneficiato. Sul tema si è focalizzato il Tribunale di Asti che, con decreto n. 105/2024 dell’8 gennaio 2024, ha negato l’insinuazione al passivo di una procedura fallimentare di un credito bancario relativo ad un mutuo assistito da garanzia MCC (Fondo di garanzia per le PMI ex legge 662/1996).

L’elemento caratterizzante della decisione del Tribunale è stato quello di ritenere che l’istituto di credito ricorrente avesse agito, al momento della concessione del credito, in ragione della consapevolezza dello stato di insolvenza del finanziato.

In pratica, la condotta della banca era apparsa appiattita su due aspetti: i) la piena consapevolezza delle reali condizioni di insolvenza del cliente ii) il completo disinteresse per le stesse, accettando implicitamente il rischio di concedere un finanziamento ad un’impresa insolvente.

Ciò sarebbe avvenuto solo in ragione della possibilità di ricorrere alla garanzia statale MCC, in difetto della quale si poteva presumere che mai sarebbe stata omessa l’attività istruttoria ed erogato il finanziamento.

Domanda

È corretto effettuare valutazioni di merito creditizio a tutela degli interessi del garante?

Va evidenziato innanzitutto che l’intervento e l’impegno del MCC risiede nella sua missione di garanzia per le operazioni delle PMI (Piccole e Medie Imprese) e pertanto la nullità del contratto di mutuo dovrebbe colpire, in via diretta solo la banca erogante. La causa concreta del negozio sottoscritto, dunque, deve ricondursi nell’ottenimento della garanzia statale in favore della parte mutuante. Secondo il Tribunale di Asti c’era la consapevolezza da parte della banca, al momento dell’erogazione del prestito, dello stato di decozione in cui versava la società finanziata.

Tali tipologie di finanziamenti assistiti da garanzia MCC sono da inserire nella categoria delle misure di sostegno dirette a quelle imprese che durante la pandemia COVID (anno 2020 e 2021) avevano bisogno di liquidità in quanto danneggiate dal compromesso scenario economico nazionale e internazionale derivante da chiusure forzate e blocchi di natura sanitaria. Spesso però i finanziamenti erogati dagli Istituti di credito, venivano utilizzati dagli stessi per finalità di consolido ovvero per estinguere un precedente debito (ad esempio un finanziamento o un’apertura di credito su conto corrente) che l’impresa aveva nei confronti dell’Ente. La conseguenza di questo ragionamento è quella che gli istituti di credito avrebbero sistemato le proprie posizioni “deteriorate” facendo ricorso allo strumento della garanzia statale, rafforzando i propri impianti creditizi e spostando di fatto il peso dell’eventuale insolvenza a carico della garanzia statale.

Nel caso del decreto emesso dal Tribunale di Asti, si richiama l’attenzione sulla causa di nullità collegata alla mancanza di qualsiasi tipo di istruttoria da parte dell’Istituto di credito, fino a configurare i) una abusiva concessione di credito ii) la violazione della regola di prudenza bancaria, in quanto ci sarebbe un concorso dell’ente erogante nell’indebita percezione di contributi pubblici. Ipotesi residuale potrebbe anche essere rappresentata da un potenziale concorso in bancarotta dei funzionari della banca che hanno erogato un finanziamento ad imprese senza prospettive di restituzione. Per il Tribunale era inevitabile rilevare che il contratto di mutuo oggetto di ricorso era funzionale all’indebito conseguimento da parte della banca di un contributo, consistente nella garanzia statale.

L’istituto di credito, a parere del Tribunale di Asti, avrebbe avuto il dovere di comunicare al Fondo di Garanzia per le PMI, lo stato d’insolvenza del beneficiari, in quanto i fenomeni di insolvenza dell’impresa richiedente erano “abbastanza” noti all’Istituto di credito: i) presenza di ipoteche giudiziali e di pignoramenti pregressi, ii) lo stato di insolvenza desumibile dall’analisi del bilancio 2021 iii) dal prospetto della centrale rischi della Banca d’Italia si rilevava un’altissima presenza di crediti insoluti.

Preme sottolineare che la concessione del mutuo si era perfezionata il 19 novembre 2021 immediatamente a ridosso della dichiarazione di fallimento, fatta il 25 marzo 2022.

A fronte della casistica esplicitata, si può pertanto ritenere che ogni qualvolta sia stato concesso un mutuo assistito da garanzia statale senza effettuare la necessaria istruttoria (analisi delle informazioni commerciali, prospetti della Centrale rischi, analisi di bilancio) e con il fine di estinguere una pregressa esposizione debitoria, l’istituto di credito potrà incorrere nella nullità del contratto di mutuo per illiceità della causa o comunque perché contrario a norme imperative.

Tale fattispecie, a parere di chi scrive, comporta da un lato la necessità di valutare la diligenza bancaria in caso di concessioni di finanziamenti assistiti da garanzia statale anche in casi meno evidenti rispetto a quello esaminato e dall’altro la necessità di motivare opportunamente le richieste di insinuazioni nei fallimenti.

Infine e non da ultimo, il Fondo di Garanzia ex lege 662/1996 potrebbe, in ogni caso, valutare di respingere le richieste di escussione della garanzia in casi simili a quello esaminato.

Pubblicato il

29 / 03 / 2024

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