Il ricorso al metodo di ammortamento alla francese non provoca anatocismo
di Avv. Giuseppe Di Carlo

Cass. Civ., Sez. 5, ord. 2 ottobre 2023, n. 27823

Il ricorso al metodo di ammortamento c.d. alla francese (che comporta l’applicazione di rate costanti in ciascuna delle quali la quota capitale aumenta progressivamente, mentre la quota degli interessi progressivamente decresce) in caso di rateizzazione di debiti fiscali non provoca l’anatocismo previsto dall’art. 1283 c.c.

È questo, in sintesi, quanto statuito dalla Corte di Cassazione con la pubblicazione dell’ordinanza in esame.

I fatti che hanno condotto alla pronuncia di cui si discute risalgono al 2014, prima, quando la California Bakery s.r.l. si vedeva concessa dall’Agenzia delle Entrate Riscossione una rateazione di un debito portato da tre avvisi di addebito, e al 2015, dopo, quando la società, lamentando all’Agenzia l’illegittimità del metodo di ammortamento c.d. alla francese e l’illecita applicazione dell’anatocismo, chiedeva un rimborso delle somme versate e/o un ricalcolo della rateazione.

Stante il silenzio-rifiuto riservato all’istanza, la società ricorreva dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano:

  • per sentire accertare e dichiarare la illegittimità della condotta omissiva dell’amministrazione tributaria; e
  • per chiedere la restituzione degli importi versati, ovvero l’imputazione degli stessi al residuo ancora dovuto in virtù del piano di ammortamento sottoscritto, ovvero la revoca della rateazione con la concessione di un nuovo piano.   

Resisteva in giudizio l’Agenzia delle Entrate, affermando la correttezza del proprio operato sul presupposto, da un lato, che il debitore, in virtù del d.l. n. 16/2012, può chiedere un piano di rateizzazione di debiti tributari che preveda, in luogo delle rate costanti, delle rate variabili di importo crescente e, dall’altro lato, che l’applicazione degli interessi sulle somme rateizzate è espressamente prevista dall’art. 21 del D.P.R. n. 602/1973.  

La Commissione Tributaria Provinciale di Milano, rilevato che l’applicazione degli interessi sulle somme rateizzate è prevista dall’art. 21 del D.P.R. n. 602/1973, rigettava il ricorso con la sentenza n. 1199/2017, depositata il 9 marzo 2017.

La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia con sentenza n. 1338/2019, depositata il 22 marzo 2019, rigettava l’appello proposto dalla società. 

Promossa dalla ricorrente impugnazione innanzi alla Corte di Cassazione, gli Ermellini, con riferimento alla censura relativa all’anatocismo, hanno ritenuto inammissibile il ricorso proposto dalla contribuente, sostenendo la legittimità dell’applicazione del metodo di ammortamento c.d. alla francese.

L’art. 1283 c.c., infatti, vieta unicamente la produzione di interessi su interessi scaduti.

Al contrario, il metodo di ammortamento alla francese prevede che gli interessi vengano calcolati sulla sola quota capitale e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata, non anche sugli interessi pregressi.  

In altri termini, afferma la Corte di Cassazione, «nel sistema progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti (ed unicamente de) gli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce. Tale importo viene quindi integralmente pagato con la rata, laddove la residua quota di essa va ad estinguere il capitale. Ciò non comporta tuttavia capitalizzazione degli interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l’importo già pagato con la rata o con le rate precedenti».

Pubblicato il

02 / 02 / 2024

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