Il concordato semplificato
di Avv. Azzurra Sorrentino

Il contesto concorsuale italiano ha subito una significativa trasformazione con l’introduzione del Codice della Crisi e dell’Impresa e dell’Insolvenza, evidenziando un nuovo approccio attraverso la “composizione negoziata delle crisi” e il correlato “concordato semplificato”. Proposti inizialmente dal D.L. n. 118/2021, tali istituti sono ora integrati nel recente Codice della Crisi.

Questa evoluzione legislativa riflette un approccio più flessibile e rapido alle procedure concorsuali, progettato per adattarsi alle esigenze mutevoli delle crisi aziendali. L’introduzione di queste nuove disposizioni mira a fornire strumenti più agili ed efficaci, promuovendo nel contempo la ristrutturazione e il risanamento delle imprese in difficoltà.

Il concordato semplificato si distingue notevolmente dalla versione classica, eliminando la fase di ammissione e sostituendo il commissario giudiziale con l’ausiliario. Inoltre, non solo esclude il diritto di voto ai creditori, ma non richiede nemmeno al debitore di garantire una percentuale minima di soddisfacimento ai chirografari, nonostante la natura liquidatoria dello strumento.

L’art. 25-sexies del CCII, nei suoi commi 1, 2 e 3, dettaglia il procedimento del “Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio”, stabilendo le fasi cruciali. L’imprenditore può presentare una proposta nei sessanta giorni successivi alla comunicazione dell’art. 17, comma 8, qualora l’esperto, nella relazione finale, dichiari che le trattative siano avvenute correttamente, senza esiti positivi e con soluzioni impraticabili secondo l’art. 23, commi 1 e 2, lettera b).

La richiesta di omologazione, presentata al tribunale del luogo principale degli interessi dell’impresa, dà inizio a una serie di effetti giuridici. Il tribunale, prima di pronunciare il decreto di apertura del concordato semplificato, valuta la ritualità della proposta acquisendo la relazione finale dell’esperto e il parere su risultati presumibili della liquidazione e garanzie offerte. Questo processo coinvolge anche la nomina di un ausiliario ai sensi dell’art. 68 del codice di procedura civile, con l’incarico di depositare un parere dettagliato entro un termine specificato, difatti, l’accesso al concordato semplificato richiede più di un mero deposito dell’istanza di nomina dell’esperto, infatti, egli deve aver individuato inizialmente prospettive concrete di risanamento, evitando una conclusione negativa della composizione negoziata secondo l’art. 17, comma 5, CCII.

Inoltre, è essenziale che la composizione negoziata sia stata effettivamente avviata e che, nonostante gli sforzi, le soluzioni siano risultate impraticabili. La relazione finale deve dichiarare che le trattative sono state condotte con correttezza e buona fede.

Recentemente, il tribunale è stato chiamato a esaminare attentamente una proposta specifica, concentrandosi sulla sua ritualità. Tale scrutinio va oltre la mera osservanza delle formalità procedurali, coinvolgendo una valutazione approfondita della conformità ai requisiti minimi di legge.

La società proponente aveva indicato come punto di forza della proposta la possibilità per i creditori insoddisfatti di recuperare l’IVA sui crediti. Tuttavia, il tribunale ha sottoposto questa affermazione a un esame critico, confrontandola con i benefici fiscali già fruibili dai creditori nelle procedure liquidatorie tradizionali. La conclusione è stata chiara: la proposta di concordato semplificato non offriva un vantaggio distintivo rispetto alla liquidazione giudiziale.

L’art. 25-sexies del CCII affida al tribunale la delicata missione di valutare la ritualità della proposta. Questo processo non riguarda solo la competenza e la tempestività della domanda, ma si estende anche alla legittimità sostanziale della proposta stessa. Quest’ultima deve rispondere a uno schema base, che include il rispetto dell’ordine delle prelazioni, la suddivisione in classi e la coerenza della relazione dell’esperto. Un elemento fondamentale è l’attribuzione a ciascun creditore di una garanzia di beneficio, esclusiva del concordato semplificato.

In questo contesto, se la proposta non prevede soddisfazione per i creditori chirografari e privilegiati successivi a quelli di cui all’art. 2752, co. 3 c.c., ma si basa solo su vantaggi fiscali legati all’incapienza del patrimonio del debitore, il tribunale respinge la proposta in quanto manca di una “posta attiva” propria ed esclusiva del concordato.

La delicatezza nel bilanciare i vantaggi fiscali proposti con l’effettiva utilità per i creditori emerge come elemento chiave per il successo di una proposta di concordato semplificato. Il tribunale, fungendo da garante di questa equità, svolge un ruolo di vigilanza cruciale per garantire che ogni proposta risponda a criteri ben definiti. In questo modo, si preserva l’equilibrio tra le esigenze del debitore e i diritti legittimi dei creditori, assicurando una gestione giusta e trasparente delle procedure concorsuali.

Pubblicato il

05 / 01 / 2024

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