Una nuova normativa nel panorama del sovraindebitamento: l’introduzione del cram down erariale
di Avv. Azzurra Sorrentino

Il panorama legale in materia di sovraindebitamento ha subito recentemente un’importante trasformazione con l’introduzione del cram down erariale. Il legislatore, in sintonia con le esigenze del Codice della Crisi e delle procedure concorsuali, ha inserito questa misura nella legge di conversione del c.d. Decreto Ristori. Il concetto di cram down, derivante dal diritto anglosassone, fa riferimento alla pratica legale in cui un Tribunale approva una procedura nonostante l’opposizione di un creditore appartenente a una classe dissenziente, se tale credito può essere soddisfatto dal concordato in misura non inferiore rispetto ad altre opzioni praticabili.

La normativa, che trova applicazione sia nelle procedure concorsuali “maggiori” che in quelle “minori” definite dalla Legge 3/12, mira a sostenere le imprese in crisi durante l’attuale emergenza sanitaria legata alla pandemia da Covid-19. L’obiettivo è quello di evitare il fallimento e favorire un riequilibrio finanziario attraverso un accordo di ristrutturazione, prevedendo che il Tribunale possa approvare l’accordo anche in assenza di adesione da parte dell’amministrazione finanziaria o degli enti previdenziali, quando tale adesione sia essenziale per raggiungere la percentuale richiesta. Inoltre, la proposta di soddisfazione di tali enti deve risultare più conveniente rispetto all’opzione di liquidazione, come indicato dalla relazione di un professionista.

L’obiettivo di questa normativa è sostenere le imprese in crisi che cercano di ridurre il debito attraverso un accordo di ristrutturazione, mirando al riequilibrio della situazione finanziaria. Affinché l’accordo venga approvato, è necessario l’assenso del 60% dei creditori in base al valore dei crediti, e non in base ai singoli creditori.

Inoltre, una recente modifica legislativa prevede che il Tribunale possa approvare il concordato preventivo anche in assenza di adesione. Tuttavia, l’interpretazione delle espressioni “mancanza di voto” e “mancanza di adesione” da parte dell’Erario e degli enti di previdenza solleva alcune perplessità operative.

Nondimeno, l’applicazione di questa normativa solleva alcune questioni operative, specialmente in relazione all’adesione dell’amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali. Una serie di modifiche legislative hanno esteso l’applicazione del principio cram down anche alle procedure di composizione della crisi, consentendo ai debitori di ottenere l’approvazione per l’estinzione del debito fiscale o previdenziale con un pagamento inferiore all’importo effettivamente dovuto e iscritto a ruolo, anche senza il consenso del creditore pubblico.

Una recente sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con l’ordinanza del 25 marzo 2021 n. 8504, ha ulteriormente contribuito a chiarire il quadro giuridico riguardante la transazione fiscale. Le Sezioni Unite hanno sottolineato come l’evoluzione normativa abbia inserito l’istituto della transazione fiscale all’interno delle procedure concorsuali, evidenziando la sua natura concorsuale e l’importanza di valorizzare la finalità concorsuale dell’accordo transattivo.

Tuttavia, il contesto di mercato in cui opera l’azienda, soprattutto se volatile e influenzabile da fattori politici, richiede elementi di certezza per garantire l’efficacia del piano proposto. Questi principi sono emersi in un caso specifico presso il Tribunale di Roma, sezione XIV, deciso il 24 aprile 2023: la sentenza ha evidenziato l’applicazione di questi principi nel contesto aziendale: la società (omissis) S.r.l., assieme ad altre due società nate da una scissione nell’ambito di un precedente piano di riorganizzazione, ha presentato un ricorso per l’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti, supportato da un piano di risanamento che prevede una fusione e una proposta di transazione fiscale con l’agenzia delle entrate. Nonostante l’attesa di un’adesione da parte dell’agenzia delle entrate, questa non è arrivata entro il termine previsto, generando un dibattito sull’applicazione della procedura di cram down.

Si fa riferimento anche alle linee guida del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Commercialisti, che sconsigliano piani di risanamento ultra-quinquennali, specialmente in un mercato altamente labile e incerto come quello in cui operava l’azienda in questione. Il tribunale in detta sentenza, prendendo l’art. 55, comma 3, del CCII come base, ha dichiarato la perdita di efficacia delle misure protettive concesse precedentemente dalla data di pubblicazione del provvedimento.

Inoltre, dopo aver temporaneamente rinviato la decisione in attesa dell’adesione dell’agenzia delle entrate, ha respinto la richiesta di omologazione. La decisione si basa sull’eccessiva durata del piano proposto e sulla mancanza di analisi e giustificazioni dettagliate che possano sostenere la previsione a lungo termine (come ad es. contratti ultra-quinquennali conclusi dalla società).

Pubblicato il

27 / 10 / 2023

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