La preventiva e infruttuosa richiesta del correntista alla banca è condizione di ammissibilità dell’istanza di esibizione della documentazione ex art. 210 c.p.c.
di Avv. Giuseppe Di Carlo

Nota a Cass. Civ., Sez. I, 21 settembre 2023, n. 27018, presidente dott. Carlo De Chiara, relatore dott. Cosmo Crolla

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, conferma un proprio recente orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. 24641/2021), secondo il quale «Il diritto spettante al cliente, a colui che gli succede a qualunque titolo o che subentra nell’amministrazione dei suoi beni, ad ottenere, a proprie spese, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, ivi compresi gli estratti conto, sancito dal D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, art. 119, comma 4, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, può essere esercitato in sede giudiziale attraverso l’istanza di cui all’art. 210 c.p.c., in concorso dei presupposti previsti da tale disposizione, a condizione che detta documentazione sia stata precedentemente richiesta alla banca, che senza giustificazione non vi abbia ottemperato; la stessa documentazione non può essere acquisita in sede di consulenza tecnica d’ufficio contabile, ove essa abbia ad oggetto fatti e situazioni che, essendo posti direttamente a fondamento della domanda o delle eccezioni delle parti, debbano necessariamente essere provati dalle stesse».  

La vicenda in esame trae origine dalle censure che una società in nome collettivo ha mosso avverso la sentenza n. 1934/2018 con la quale la Corte di Appello di Torino aveva, a propria volta, rigettato la domanda formulata dalla società al fine di:

  • veder accertata e dichiarata la nullità delle clausole applicate a due contratti di conto corrente accesi presso un noto Istituto di Credito che prevedevano la determinazione del tasso di interesse senza una chiara pattuizione scritta, l’applicazione della commissione di massimo scoperto e l’applicazione degli interessi usurari;
  • veder condannato l’Istituto di Credito, oltre che al risarcimento dei danni, al pagamento delle somme indebitamente incamerate dalla banca, eventualmente da compensarsi con crediti dalla stessa vantati.

La Corte di Appello di Torino, nel motivare la propria decisione, aveva concluso che la società correntista non aveva assolto all’onere della prova del proprio credito in quanto:

  • non aveva prodotto in giudizio né i contratti, né gli estratti conto riferiti all’intera durata del rapporto di conto corrente;
  • non si era attivata, con le modalità prevista dall’art. 119, comma 4, D.l.g.s. n. 385/1993 [1] (Testo Unico Bancario), a richiedere alla banca la predetta documentazione.

La società ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino, lamentando:

  1. la violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 210 cpc e 119 TUB, la violazione dei diritti difesa ex artt. 24 e 111 della Costituzione, l’erroneo rigetto dell’istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c., la nullità della sentenza per error in procedendo della Corte territoriale;
  2. la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. in combinato disposto di cui agli artt. 210 c.p.c. e 119 TUB, la violazione dei diritti difesa ex artt. 24 e 111 della Costituzione, la nullità della sentenza impugnata e del procedimento per error in procedendo;
  3. la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. in combinato disposto con gli artt. 1284 c.c. e 210 c.p.c., 117 – 118 e 119 TUB, la violazione dei diritti difesa ex artt. 24 e 111 della Costituzione, la nullità della decisione e del procedimento per error in procedendo.  

Con riguardo ai primi due motivi, sui quali il presente articolo si concentra esclusivamente, la ricorrente riteneva che la Corte di Appello di Torino non avesse ritenuto formulata la propria richiesta di ottenere copia della documentazione ex art. 119, comma 4, D.l.g.s. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario), dolendosi che la richiesta:

  • era stata invece formulata al Giudice, con il deposito della memoria ex art. 183, comma 1, c.p.c., attraverso apposita istanza istruttoria volta ad ottenere l’ordine di esibizione dei contratti e degli estratti conto previsto dall’art. 210 c.p.c.;
  • era stata rigettata senza motivazione.  

I primi due motivi, trattati congiuntamente dalla Corte, sono stati entrambi ritenuti infondati, con la motivazione che:

  • la Corte territoriale, al contrario di quanto asserito dalla ricorrente, aveva invece motivato le ragioni del rigetto dell’istanza istruttoria formulata dalla società ex art. 210 c.p.c., chiarendo che la correntista, né prima del processo, né durante lo svolgimento dello stesso, si fosse attivata per ottenere in via stragiudiziale la documentazione dalla banca ai sensi dell’art. 119, comma 4, TUB;
  • il principio invocato dalla ricorrente [2] in base al quale il correntista può chiedere alla Banca, ai sensi dell’art. 119, comma 4, D.l.g.s. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario), di avere fornita la documentazione del rapporto di conto corrente tra gli stessi intrattenuto, anche durante lo svolgimento del processo e attraverso qualunque mezzo idoneo allo scopo, ivi compresa l’istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c., deve ritenersi superato dal più recente principio giurisprudenziale (Cass. n. 24641/2021) secondo cui, sinteticamente, «Il diritto spettante al cliente, […] ad ottenere, a proprie spese, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, ivi compresi gli estratti conto, […] può essere esercitato in sede giudiziale attraverso l’istanza di cui all’art. 210 c.p.c., in concorso dei presupposti previsti da tale disposizione, a condizione che detta documentazione sia stata precedentemente richiesta alla banca, che senza giustificazione non vi abbia ottemperato;».    

In definitiva, dunque, il diritto del correntista di ottenere dalla banca copia della documentazione del rapporto di conto corrente, ivi compresi gli estratti conto riportanti tutte le voci di dare e avere del rapporto e ogni altro documento riguardante singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, può essere esercitato in sede giudiziale, formulando al Giudice una istanza di esibizione dei documenti ex art. 210 c.p.c., solo nell’ipotesi in cui il correntista fornisca la prova di essersi attivato per ottenere in via stragiudiziale prima del processo e/o durante lo svolgimento dello stesso la documentazione dalla banca ai sensi dell’art. 119, comma 4, D.l.g.s. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario).   

In altri termini, nell’ordinanza in commento la Suprema Corte, ribadendo un principio dalla stessa già affermato, ritiene inammissibile una richiesta istruttoria di esibizione documentale ex art. 210 c.p.c., ove l’istanza istruttoria non sia stata preceduta (prima del processo o durante il corso dello stesso) da una previa richiesta documentale formulata in via stragiudiziale dal correntista ai sensi dell’art. 119, comma 4, TUB.


[1] Secondo il quale “il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell’amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione”.

[2] Cfr. Cass. n. 11554/2017.

Pubblicato il

01 / 10 / 2023

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