Gli accordi transattivi a saldo e stralcio con il Fondo di garanzia ex legge n. 662/1996
di Dott. Raffaele De Luca

Con decreto del 3 ottobre 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 13 ottobre 2022, il Ministero dello Sviluppo Economico ha approvato, ad integrazione delle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, le disposizioni operative adottate dal Consiglio di gestione di cui all’art. 1, co. 48, lett. a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella seduta del 27 maggio 2022.

Dette disposizioni, applicate a decorrere dal 14 ottobre 2022, hanno previsto tra l’altro la riformulazione delle proposte di accordi transattivi riguardanti il debito oggetto di garanzia Medio Credito Centrale, avanzabili dai soggetti debitori ovvero dai loro garanti. Tra tali accordi possono essere ricompresi anche quelli derivanti dalle procedure sulla crisi d’impresa, come ad esempio la composizione negoziata della crisi d’impresa e la composizione della crisi da sovraindebitamento.

L’ammissibilità dell’accordo transattivo richiede tuttavia (i) l’adesione della banca, (ii) che l’istanza o proposta sia presentata entro i termini per la richiesta di escussione della garanzia (interrompendo di fatto il decorso dei termini) e (iii) che il pagamento sia almeno pari al 15% del debito complessivo. In tale scenario transattivo, le banche sono tenute ad usare la diligenza professionale per contenere la perdita di MCC e a partecipare alle trattative in modo attivo e informato.

Laddove invece le proposte di accordo transattivo prevedano una percentuale di pagamento inferiore al 15% del debito complessivo, i soggetti richiedenti (nel caso di specie gli istituti di credito) e i soggetti finanziatori, pena l’inefficacia della garanzia, sono tenuti a non dar corso alle proposte e a proseguire le procedure di recupero nei confronti dei soggetti beneficiari finali per l’intero ammontare dell’esposizione debitoria.

Il Consiglio di gestione MCC successivamente valuterà positivamente l’accordo transattivo, quando questo si dimostri più conveniente rispetto allo scenario alternativo rappresentato dalla liquidazione giudiziale, che invece comporterebbe una perdita integrale per il Fondo qualora il privilegio che assiste il credito dovesse risultare insufficiente rispetto al valore dell’attivo fallimentare.

Quale documentazione occorre acquisire affinché si possa valutare positivamente la proposta sottoposta al fondo di garanzia?

Nelle proposte di accordi transattivi deve essere fornita la seguente documentazione:

  • la situazione patrimoniale/economica/finanziaria del soggetto beneficiario finale debitore e/o dei suoi garanti;
  • eventuali altre esposizioni debitorie del soggetto beneficiario finale nei confronti del soggetto richiedente;
  • valutazioni tecnico-legali che hanno indotto il soggetto richiedente a deliberare positivamente la proposta; (
  • visure ipotecarie;
  • piani e accordi di risanamento relativi alle procedure concorsuali in corso;
  • eventuale stima degli immobili.

Il set documentale da mettere a disposizione del Fondo di garanzia (FdG) è pertanto abbastanza corposo e deve essere trasmesso esclusivamente attraverso il portale entro 3 mesi dalla richiesta del gestore, pena l’improcedibilità della richiesta.

Infine, l’importo proposto a saldo e stralcio deve essere indicato sia in termini assoluti che percentuali rispetto al debito complessivo, evidenziando sia la perdita per la banca che quella subita da MCC.

Ma gli istituti di credito e il FdG hanno convenienza a aderire agli accordi transattivi così prospettati?

In primo luogo, come precedentemente esposto, lo scenario alternativo della liquidazione giudiziale gioca un ruolo fondamentale nelle valutazioni di convenienza degli accordi transattivi per il FdG. Infatti, in tale situazione, è indubbio che la perdita a carico del fondo sia integrale, ovvero il FdG si vedrà notificare la richiesta di escussione da parte dell’istituto di credito per l’intero valore della garanzia, soprattutto nei casi in cui l’attivo da liquidare della società sottoposta a liquidazione giudiziale, sia pressocché inesistente. Pertanto, in condizioni di accertata incapienza patrimoniale del beneficiario finale (debitore) e in assenza di ulteriori garanzie poste a tutela del credito, una proposta transattiva che preveda la corresponsione del beneficiario del 20% del valore complessivo dell’esposizione consente al FdG di contenere la perdita da escussione, in quanto l’istituto di credito potrà escutere il fondo solo per la differenza data tra la percentuale garantita e la percentuale offerta per l’accordo transattivo.

Concludiamo col dire che, un ruolo fondamentale in questo contesto è giocato dagli istituti di credito, tenuti a valutare preventivamente la convenienza delle proposte ricevute sia nell’ambito delle procedure di composizione della crisi di impresa sia in rapporti bilaterali intrattenuti esclusivamente con i beneficiari finali. Le esposizioni bancarie garantite dal FdG del MCC, sono oggi un tema di forte attualità e vanno sicuramente gestite, ricorrendone i presupposti, nella logica di un contenimento reciproco delle perdite tra istituto di credito e FdG.

Pubblicato il

18 / 09 / 2023

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