La mancata esdebitazione dei coobbligati e dei fideiussori del debitore nel concordato preventivo
di Avv. Giuseppe Di Carlo

Come noto, uno degli effetti più rilevanti in tema di Concordato Preventivo è sempre stato quello dell’effetto esdebitatorio derivante dal provvedimento di omologazione della proposta concordataria, effetto destinato ad estendere la propria efficacia su tutti i creditori anteriori alla pubblicazione del ricorso contenente la domanda di concordato ex art. 161 L.F.   

L’effetto esdebitatorio della società debitrice e, nel caso cui questi sia una società di persone, dei soci illimitatamente responsabili (salva l’esistenza di un diverso patto contrario), si consegue automaticamente, ma solo con l’esecuzione integrale della proposta concordataria omologata.

Tale effetto, tuttavia, a mente del vecchio articolo 184 della Legge Fallimentare rubricato “Effetti del concordato per i creditori” – “Il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla pubblicazione nel registro delle imprese del ricorso di cui all’articolo 161. Tuttavia essi conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso. – non è tuttavia mai stato esteso a favore dei coobbligati, dei fideiussori del debitore e degli obbligati in via di regresso.

Naturale conseguenza della menzionata previsione di legge è sempre stata la conservazione da parte dei creditori di poter agire per l’intero credito contro i coobbligati, i fideiussori e gli obbligati in via di regresso (art. 135 ex L.F.).

La norma, infatti, statuendo che i creditori conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati ed i fideiussori, consente al creditore, ancorché abbia aderito alla proposta concordataria, di agire contro il fideiussore al fine di recuperare la quota di credito alla quale, in sede di adunanza dei creditori, ha rinunciato con la manifestazione del voto favorevole al piano concordatario:

  • sia dopo la pubblicazione del decreto di omologazione del concordato;
  • sia dopo la piena esecuzione del piano concordatario.

Il principio sulla mancata esdebitazione di cui sopra, già previsto dalla vecchia Legge Fallimentare, più volte confermato dalla giurisprudenza di legittimità e di merito (Cass. Civ., Sez. I, Ordinanza, 25.05.2021, n. 14363 – Cass. Civ., Sez. I, Sentenza, 6.9.2019, n. 22382 – Cass. Civ., Sez. Unite, Sentenza, 16.02.2015, n. 3022 – Tribunale di Teramo – Sentenza, 24.6.2020, n. 524, ex multis), è oggi confermato nel nuovo Codice della Crisi dell’Impresa e dell’Insolvenza (C.C.I.I.) ove all’art. 117, rubricato “Effetti del concordato per i creditori”, è espressamente stabilito che “Il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla pubblicazione nel registro delle imprese della domanda di accesso. Tuttavia essi conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso.

Salvo patto contrario, il concordato della società ha efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili”.

In considerazione, dunque, della conferma legislativa del principio di cui si discute, ne consegue, per quanto d’interesse nel settore del recupero dei crediti bancari, che un Istituto di Credito (denominato Tizio), titolare di un credito chirografario derivante ad esempio da un’apertura di credito concessa in favore di un proprio cliente (denominato Caio) a valere sul conto corrente dello stesso, possa, nell’ipotesi in cui Caio sia una società successivamente ammessa alla procedura di concordato preventivo (con piano concordatario omologato che abbia previsto il soddisfacimento del credito bancario nella misura del 50% e non per il totale) legittimamente agire per l’intero credito nei confronti del soggetto (denominato Sempronio) che con apposito contratto di fideiussione omnibus si sia costituito fideiussore solidale o garante autonomo di Caio per l’adempimento delle obbligazioni assunte dallo stesso Caio verso Tizio, dipendenti da operazioni bancarie di qualsiasi natura, già consentite o che saranno in seguito consentite, allo scopo di precostituirsi un efficace titolo nei suoi riguardi, visto che il garante rimane comunque obbligato per l’intero a prescindere dalla eventuale percentuale riconosciuta al creditore in sede di concordato preventivo. 

Naturalmente l’ipotesi di cui sopra, confacente a quanto letteralmente previsto dall’art. 117, comma 1, secondo periodo, C.C.I.I., va esclusa all’ipotesi in cui la fideiussione sia stata prestata da un socio illimitatamente responsabile a favore di un creditore sociale, in quanto il socio illimitatamente responsabile (sempre che non esiste un diverso patto contrario) fruisce dell’effetto esdebitatorio di cui all’art. 117, comma 2, C.C.I.I., già previsto dal vecchio art. art. 184, co. 2, L.F.

Pubblicato il

26 / 06 / 2023

Interessante? Leggi altri articoli

La fidejussione in pendenza di concordato

L'art. 184 della Legge Fallimentare (L.F.), riguardante gli effetti del concordato per i creditori, stabilisce che il concordato omologato è vincolante per tutti i creditori anteriori alla pubblicazione del ricorso. Tuttavia, i creditori conservano i loro diritti...