Concordato preventivo in continuità aziendale: le condizioni per l’omologa in mancanza di approvazione dei creditori
di Avv. Anna Caffini

Il Tribunale di Bergamo si è recentemente espresso con sentenza dell’11 aprile 2023[1] in merito alla corretta applicazione dell’art. 112 del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, trattando l’ipotesi di omologa in mancanza di approvazione da parte dei creditori.

La sentenza riveste particolare interesse, fornendo agli operatori di settore un utile strumento di interpretazione e applicazione del nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’insolvenza.

Preliminarmente, si riporta che i primi due commi della disposizione citata – relativa al giudizio di omologazione – prescrivono quanto segue:

1. Il tribunale omologa il concordato verificati:

a) la regolarità della procedura;

b) l’esito della votazione;

c) l’ammissibilità della proposta;

d) la corretta formazione delle classi;

e) la parità di trattamento dei creditori all’interno di ciascuna classe;

f) in caso di concordato in continuità aziendale, che tutte le classi abbiano votato favorevolmente, che il piano non sia privo di ragionevoli prospettive di impedire o superare l’insolvenza e che eventuali nuovi finanziamenti siano necessari per l’attuazione del piano e non pregiudichino ingiustamente gli interessi dei creditori;

g) in ogni altro caso, la fattibilità del piano, intesa come non manifesta inattitudine a raggiungere gli obiettivi

prefissati.

2. Nel concordato in continuità aziendale, se una o più classi sono dissenzienti, il tribunale, su richiesta del

debitore o con il consenso del debitore in caso di proposte concorrenti, omologa altresì se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

a) il valore di liquidazione è distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione;

b) il valore eccedente quello di liquidazione è distribuito in modo tale che i crediti inclusi nelle classi dissenzienti ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore, fermo restando quanto previsto dall’articolo 84, comma 7;

c) nessun creditore riceve più dell’importo del proprio credito;

d) la proposta è approvata dalla maggioranza delle classi, purché almeno una sia formata da creditori titolari di diritti di prelazione, oppure, in mancanza, la proposta è approvata da almeno una classe di creditori che sarebbero almeno parzialmente soddisfatti rispettando la graduazione delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione.”

La norma disciplina la ristrutturazione trasversale dei debiti dell’impresa, che consente di imporre alle classi di creditori dissenzienti la ristrutturazione, che esse abbiano respinto con il loro voto contrario, in forza di un piano omologato dall’autorità giudiziaria, nonostante appunto il dissenso di una o più classi di creditori

Orbene, nel caso de quo, una Società ha depositato domanda per l’ammissione al concordato preventivo completa di proposta, piano e documentazione ex artt. 39 e 87 CCII.

Il Tribunale, valutata la ritualità della domanda, ha aperto la procedura di concordato preventivo.

Successivamente, si sono svolte le operazioni di voto del ceto creditorio e, all’esito della votazione, il Commissario Giudiziale, ha dato atto che la proposta di concordato non era stata approvata dai creditori, in quanto erano sono state raggiunte le maggioranze di cui all’art. 109, comma 5 del CCII.

Infatti, avevano votato favorevolmente alla proposta soltanto tre delle ventuno classi del ceto creditorio individuate.

La società debitrice ha poi ha presentato istanza ex art. 112, 2° comma, CCII per aprire comunque la fase della omologazione del concordato, ritenendo di avere tutti i requisiti stabiliti dalla norma per ottenere l’omologazione del concordato da parte del Tribunale, in assenza di approvazione dei creditori.

Nella sentenza viene precisato che nella fattispecie in esame, il Tribunale è chiamato a verificare non tanto la convenienza economica della proposta di concordato rispetto all’alternativa liquidatoria – poiché tale valutazione spetta ai creditori, mediante il loro voto (autonomia negoziale) oppure, in via residuale, spetta al Tribunale nel solo caso sia stato richiesto dal creditore dissenziente ai sensi dell’art. 112, 4° comma, CCII –  essendo piuttosto chiamato solo a verificare se sussistono congiuntamente le quattro condizioni, previste dal secondo comma dell’art. 112. CCII, per poter approvare il concordato (omologazione eteronoma).

Il Tribunale di Bergamo ha sottolineato che Direttiva Europea n. 2019/1023 – dalla quale discende la riforma di cui al nuovo CCII – consente all’Autorità Giudiziaria di omologare la proposta concordataria solo ove questa sia stata approvata da almeno una classe di creditori (privilegiati), che nel concordato venga trattata in maniera deteriore (“che subisce un pregiudizio”) rispetto all’ipotesi della liquidazione giudiziale.

Tale classe deve essere diversa da una classe di creditori (chirografari), che non riceverebbe alcun pagamento nell’ipotesi di prosecuzione dell’impresa in crisi o nell’ipotesi alternativa della liquidazione giudiziale.

Secondo la sentenza, interpretando quindi la norma interna (il 2° comma lett. D dell’art. 112 CCII) alla luce della Direttiva Europea n. 2019/1023, si arriva alla seguente conclusione:  

il Tribunale omologa il concordato se, fatte salve le altre condizioni, la proposta è stata approvata “da almeno una classe di creditori che sarebbero parzialmente soddisfatti rispettando la graduazione delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione”.

La ratio della norma è dunque quella di favorire al massimo la ristrutturazione trasversale dei debiti, in una logica di continuità aziendale, che consenta di riammettere nel mercato l’impresa in crisi e di mantenere i posti di lavoro in essa impiegati.

Tuttavia, per ottenere l’omologazione con l’approvazione dell’autorità giudiziaria, e quindi al di fuori di una logica di autonomia negoziale fra debitore ed i suoi creditori, occorre, quale requisito minimo, quello della approvazione della proposta da parte di almeno una classe di creditori privilegiati, che sia per così dire “maltrattata” nella proposta concordataria e pur tuttavia sia fiduciosa nella bontà della proposta di “rilancio” dell’impresa (art. 112, 2° comma, lett. d) del CCII).

Allo stesso tempo la medesima norma tutela ciascuno dei creditori dissenzienti, garantendo loro un trattamento non inferiore a quello, a cui potrebbero aspirare nel caso di liquidazione giudiziale (art. 112, 2° comma, lett. a) del CCII).

Applicando la norma, sulla base dei principi di diritto esposti sopra, il Tribunale di Bergamo non ha omologato il concordato, ravvisando che nel caso oggetto di decisione non venivano soddisfatte congiuntamente le quattro condizioni di cui all’art. 112, 2° comma, CCII.

Inoltre, esaminata la documentazione in atti, il Tribunale ha ritenuto sussistenti i presupposti e le condizioni per la pronuncia dell’apertura della liquidazione giudiziale in considerazione della grave situazione di dissesto in cui versava la società debitrice.

Concludendo, secondo l’interpretazione indicata nella sentenza in analisi, in tema di concordato preventivo in continuità aziendale, in mancanza di approvazione dei creditori, il Tribunale può omologare lo strumento solo in quanto appuri il ricorso congiunto delle quattro condizioni declinate dall’art. 112, comma 2, CCII. In particolare, la condizione di cui alla lettera d) della norma sussiste, secondo una lettura conforme al diritto dell’Unione Europea (art. 11, Dir. EU 2019/1023), qualora il concordato sia stato approvato dalla maggioranza delle classi, oppure, alternativamente, abbia conseguito il voto favorevole pure di una sola classe di voto che nel concordato medesimo riceva però un trattamento meno vantaggioso, quindi peggiorativo, rispetto a quello che otterrebbe nel contesto eventuale della liquidazione giudiziale.


[1] Tribunale di Bergamo, Sez. II Civile, n. 65/2023 (https://dirittodellacrisi.it/articolo/trib-bergamo-11-aprile-2023-pres-de-simone-est-magri).

Pubblicato il

02 / 05 / 2023

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