I principi generali in materia di trasparenza e correttezza dei rapporti contrattuali bancari
di Avv. Andrea Giovannoni

La conoscenza delle caratteristiche dei servizi bancari, la comparazione tra i diversi servizi offerti sul mercato e la possibilità di poter effettuare una scelta ponderata e consapevole, dipendono esclusivamente dalle informazioni fruibili e messe a disposizione della clientela.

La contrattazione bancaria è l’ambito nel quale, più di ogni altro, si manifesta la forza dell’Istituto di credito nei confronti del cliente, che pertanto assume il ruolo di contraente meritevole di una particolare tutela.

In questo quadro si collocano le norme sulla trasparenza delle condizioni contrattuali e sulla correttezza delle relazioni, nei diversi momenti in cui si articola il rapporto banca-cliente.

Le disposizioni si applicano all’acquisto di prodotti bancari e finanziari tradizionali (ad es. conti correnti e altre forme di deposito, finanziamenti, strumenti di pagamento) a partire dalla fase precontrattuale, quella cioè che precede la sottoscrizione del contratto (documento sui diritti del cliente e foglio informativo, diffusione di indicatori sintetici di costo, prevenzione del contenzioso attraverso presidi organizzativi) fino alla fase di stipula del contratto (documento di sintesi, forma dei contratti) e a quella post-contrattuale, ossia la relazione tra intermediari e clienti (documentazione periodica, gestione del contenzioso).

Il rispetto di queste previsioni, oggetto di particolare attenzione nell’ambito dei controlli di vigilanza, apporta benefici al singolo cliente e al sistema bancario e finanziario nel suo complesso, contribuendo allo sviluppo dei mercati ed aumentando il grado di fiducia dei consumatori, così favorendo l’ingresso di nuovi soggetti.

Nel momento in cui decide di promuovere la vendita di servizi bancari o finanziari, l’intermediario si deve attenere a determinate regole di trasparenza: gli annunci pubblicitari devono essere chiaramente riconoscibili come tali e fare riferimento, per le condizioni contrattuali, ai fogli informativi, indicando le modalità con cui questi ultimi sono messi a disposizione dei clienti. Se oggetto dell’offerta promozionale è una qualsiasi forma di finanziamento, l’annuncio deve anche indicare subito il Tasso Annuale Effettivo Globale (TAEG).

Prima di concludere il contratto (fase “precontrattuale”) al cliente devono essere obbligatoriamente messi a disposizione specifici documenti, fondamentali per comprendere le caratteristiche dell’operazione alla quale è interessato o che comunque gli viene proposta. “Mettere a disposizione del cliente” significa che il cliente può portarne con sé una copia dopo averla richiesta o prelevata direttamente, non significa che può solo visionarla nei locali della banca.

Il foglio informativo deve contenere informazioni sull’intermediario, sulle condizioni, sulle principali caratteristiche e i rischi tipici dell’operazione o del servizio offerto e soprattutto tutti gli elementi relativi alle condizioni economiche dell’offerta (tassi, costi, eventuali penali, spese accessorie) ed al costo complessivo del prodotto o servizio. Il contenuto deve sempre essere aggiornato e coerente con il prodotto offerto in quel momento. Per agevolare la confrontabilità dei prodotti, i fogli informativi relativi al conto corrente e al mutuo sono redatti secondo schemi standard definiti dalla Banca d’Italia.

Oltre a dover essere redatto per iscritto, è essenziale che il contratto indichi espressamente:

– il tasso d’interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali oneri di mora (sono nulle le clausole che rinviano agli usi). È questo il c.d. “documento di sintesi” che normalmente costituisce il frontespizio del contratto e riporta in maniera personalizzata (cioè riferita al singolo contraente), le condizioni economiche applicate. Sono da ritenersi nulle le clausole che prevedano tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti rispetto a quelli pubblicizzati nei fogli informativi o nel documento di sintesi;

– le voci di spesa a carico del cliente, ivi comprese le spese relative alle comunicazioni alla clientela e le commissioni spettanti all’intermediario;

– la possibilità di variare in senso sfavorevole al cliente il tasso d’interesse e ogni altro prezzo e condizione (clausola vessatoria) con clausola approvata specificamente dal cliente;

– ove approvata per iscritto, nei contratti di durata, la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni qualora sussista un giustificato motivo;

– la periodicità di capitalizzazione, vale a dire la possibilità che gli interessi producano a loro volta interessi. Nelle operazioni in conto corrente deve essere assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori. Le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto.

Nei contratti di durata si ha diritto ad ottenere dagli intermediari, almeno una volta all’anno, una comunicazione analitica che dia una completa e chiara informazione sullo svolgimento del rapporto ed un quadro aggiornato delle condizioni economiche applicate. La comunicazione periodica consiste nell’invio o consegna di un rendiconto e del documento di sintesi delle principali condizioni economiche.

Il rendiconto coincide con l’estratto conto per i rapporti regolati in conto corrente ed indica tutte le movimentazioni, le somme a qualsiasi titolo addebitate o accreditate, il saldo debitore o creditore ed ogni altra informazione rilevante per la comprensione dell’andamento del rapporto.

In sostanza, quindi, le norme sulla trasparenza e la correttezza disciplinano la pubblicità e l’informazione precontrattuale, la forma ed il contenuto dei contratti e le comunicazioni alla clientela.

Tale disciplina è la risultanza di un complesso normativo estremamente articolato, frammentario, dettagliato ed in continua evoluzione. Essa viene ormai individuata e riconosciuta come sede della disciplina generale dei contratti bancari, richiedendo per tale motivo una particolare attenzione, in considerazione del notevole sviluppo che ha subito nel corso del tempo in termini di materie regolate, poteri d’intervento e principi ispiratori.

Pubblicato il

23 / 01 / 2023

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