La disciplina del CCII per le procedure di composizione negoziata della crisi aperte ante 15 luglio 2022
di Dott.ssa Anna Di Stefano

Il tema della disciplina transitoria prevista dall’art. 390 del D. Lgs. 14/2019 sembra essere ancora oggi oggetto di interpretazioni giurisprudenziali, non sempre uniformi, relativamente ai ricorsi per fallimento e le proposte di concordato fallimentare, ai ricorsi per l’omologazione degli accordi di ristrutturazione per l’apertura del concordato preventivo, per l’accertamento dello stato di insolvenza delle imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa e per le domande di accesso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento depositati prima del 15 luglio 2022. Per quanto riguarda la composizione negoziata della crisi appare tuttavia determinante l’applicazione del dettato del CCII.

L’istituto della composizione negoziata, introdotto nel nostro ordinamento con il D.L. 118/2021 entrato in vigore il 15 novembre 2021, pur essendo nato in un corpo normativo estraneo sia alla legge fallimentare che alla legge sul sovraindebitamento dei soggetti non fallibili, è stato incorporato nel codice della crisi dal secondo decreto correttivo del D. Lgs. 14/2019 (D. Lgs. 83/2022),

Ora, va sottolineato che anche per questo istituto si può porre un tema di disciplina transitoria in alcuni casi particolari. Perché, ad esempio, una domanda di composizione della crisi presentata ante 15 luglio 2022 potrebbe poi sfociare in uno strumento di regolazione della crisi in vigenza del CCII o ancora perché le misure di protezione del patrimonio, richieste in vigenza del DL 118/2021, potrebbero scadere ed essere rinnovate, essere revocate o modificate post 15 luglio 2022.

Il Tribunale di Modena (1° dicembre 2022) ha statuito che, dopo il 15 luglio 2022, alla composizione negoziata si applichi unicamente la disciplina del Codice della Crisi, non contemplando l’art. 390 CCII (Disciplina Transitoria) maccanismi intertemporali con riferimento a questo istituto che, come detto, non rientrava né nella legge fallimentare (R.D. 267/42) né nella legge sul sovraindebitamento dei soggetti non fallibili (L. 3/2012).

 Le conclusioni a cui perviene il Tribunale di Modena risultano coerenti con la circostanza che gli articoli del D.L. 118/2021 relativi alla composizione negoziata della crisi siano stati abrogati dall’art. 46 del secondo decreto correttivo del CCII (D. Lgs. 83/2022).

Tale constatazione, fedele al principio processuale per il quale tempus regit actum, produce la conseguenza che tutti i possibili esiti (contemplati nell’art. 23 del CCII e già nell’art. 11 del DL 118/2021) delle composizioni negoziate aperte ante 15 luglio 2022 che trovino luogo dopo tale data, saranno regolati dal CCII.

Anche le decisioni del Tribunale in ordine alle misure protettive e cautelari saranno regolate dal Codice della Crisi che, a differenza del D.L. 118/2021, prevede l’impossibilità di accedere alla proroga delle misure se il COMI del debitore sia stato trasferito in Italia da un altro Stato membro nei tre mesi antecedenti alla presentazione dell’istanza di richiesta delle misure protettive.

Un’altra novità si ravvisa nel comma 5 dell’art. 18 del D. Lgs. 14/2019 che prevede che i creditori nei cui confronti operino le misure protettive non possano, unilateralmente, rifiutare l’adempimento dei contratti pendenti o provocarne la risoluzione, né possono anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell’imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell’istanza.

Si prevede, tuttavia, la possibilità per i creditori di sospendere, temporaneamente, l’adempimento dei contratti dei contratti pendenti, dalla data di pubblicazione dell’istanza di richiesta delle misure e fino alla conferma delle stesse, tenendo conto delle circostanze in cui, a seguito del procedimento relativo alle misure di cui all’art. 19 del D. Lgs. 14/2019, la richiesta fatta dal debitore venga modificata o revocata.

Pubblicato il

09 / 01 / 2023

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