Crisi d’Impresa e Composizione negoziata: divieto alla banca di compensare i crediti
di Avv. Anna Caffini

 N. 13/2022

In concomitanza della Composizione Negoziata può essere accordata la sospensione dei contratti bancari di affidamento e di finanziamento su fatture con divieto di estinguere la posizione creditoria qualora la misura cautelare richiesta sia strumentale alle trattative, al risanamento, nonché alla tutela dei creditori in generale.

Il Tribunale di Parma (con sentenza del 10 luglio 2022, estensore Dott. Vernizzi)[1] all’occorrenza di questa fattispecie, si è recentemente espresso nel senso che è necessario portare avanti un bilanciamento di interessi, in cui l’interesse particolare del singolo istituto di credito soccombe rispetto alla ristrutturazione del debito, alla tutela della continuità dell’impresa e alle prerogative del ceto creditorio.

In tale occasione, il ricorrente aveva chiesto di confermare le misure protettive in quanto presente un progetto di piano puntualmente riscontrato durante gli incontri tra esperto e debitore, a prova della serietà e concretezza del progetto di ristrutturazione.

In particolare, l’esperto aveva delineato concrete prospettive di reversibilità della crisi e confermato al Tribunale l’assenza di finalità meramente dilatorie.

Il Giudice si è allineato alla tesi della necessaria generalizzazione del blocco delle azioni esecutive, argomentando che le trattative risulterebbero inevitabilmente pregiudicate qualora i creditori fossero liberi di agire individualmente nei confronti della società.

Difatti, in questo modo, si andrebbe a precludere il risanamento, sfruttando la minaccia di avviare azioni esecutive e risulterebbe pressoché impossibile selezionare i singoli creditori interessati dal divieto nel corso della fase giurisdizionale procedimento.

Nell’ambito del medesimo procedimento, il ricorrente aveva richiesto anche la sospensione dei contratti di affidamento anticipo fatture con il conseguente divieto dell’istituto di credito di estinguere la posizione.

La sospensione di tali contratti rientrava tra le misure cautelari atipiche che l’esperto aveva reputato meritevoli di accoglimento alla luce del fatto che eventuali operazioni di rientro dell’esposizione potevano portare ad una vera e propria alterazione dei dati alla base del piano in corso di predisposizione, il quale prevedeva proprio il divieto di compensazione delle linee autoliquidanti.

La predetta misura presentava profili di utilità anche relativamente alla conduzione delle trattative con il ceto bancario, che potevano essere condizionate dalla minaccia di un rientro delle esposizioni.

In forza di tali argomentazioni, il Tribunale ha accolto la domanda, confermando le misure protettive e le misure cautelari per 120 giorni attraverso l’emanazione del divieto di estinzione degli affidamenti e dei finanziamenti in corso.

Il recente provvedimento del Tribunale di Parma è di particolare rilievo poiché da un lato il divieto di revoca degli affidamenti è già presente nell’art. 4, c.6 del D.L. 118/2021 (art. 16, c. 5 CCII), che stabilisce espressamente “L’accesso alla composizione negoziata della crisi non costituisce di per sé causa di revoca degli affidamenti bancari concessi all’imprenditore”, dall’altro gli istituti di credito non sono tenute obbligatoriamente a motivare il recesso dalle linee di finanziamento in corso. Risulterebbe peraltro complesso contrastare, qualora si verifichi, l’interruzione delle facilitazioni di credito dopo la composizione negoziata.

Infatti, un’iniziativa di tale tenore rischia di incidere negativamente sulla continuità poiché comporterebbe la compromissione della già difficile situazione finanziaria del debitore.

Tuttavia, la sentenza in esame non scioglie tutti i nodi interpretativi e applicativi correlati alla fattispecie, non essendo ancora stato chiarito come il divieto di estinzione degli affidamenti e dei finanziamenti in corso possa conciliarsi con il principio generale del divieto di imposizione dell’erogazione del credito, nonché con l’obbligo di valutazione del merito creditizio stabilito dalla normativa di vigilanza.  

Un interessante spunto interpretativo della vicenda lo fornisce Il Sole 24 Ore[2], avanzando l’ipotesi che la scelta del legislatore, che all’art. 16, c.5 del CCII ammette che la Banca con comunicazione motivata possa disporre revoca degli affidamenti se richiesto dalla normativa di vigilanza, non sia casuale.

Non resta pertanto che attendere e vedere se anche i prossimi arresti giurisprudenziali si andranno ad inserire nel solco tracciato dal legislatore.

Avv. Anna Caffini

(riproduzione riservata)


[1] Per prendere visione della sentenza integrale: https://dirittodellacrisi.it/file/ckqFUmm2ZH1mTAS1cYfOgX4CzKezXumKksDHrP54.pdf

[2]Il Sole 24 Ore, “Composizione negoziata, veto alla banca di compensare i crediti” a cura di Fabio Cesare

Pubblicato il

05 / 09 / 2022

Interessante? Leggi altri articoli