Sulla nullità delle fideiussioni omnibus: commento alle ordinanze della Cassazione Civile n. 30383 del 25.11.2024 e n. 1170 del 17.01.2025
di Avv. Federica Stella

L’ordinanza della Corte di Cassazione n. 30383 del 25 novembre 2024 fornisce un significativo contributo giuridico in merito alla nullità delle fideiussioni omnibus, in relazione alla normativa antitrust, e alla possibilità di rilevazione officiosa della nullità da parte del giudice. Pur non innovando radicalmente l’orientamento consolidato della giurisprudenza, come quello espresso dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 41994/2021, questa ordinanza apporta alcune rilevanti precisazioni sia da un punto di vista sostanziale che processuale, che meritano un’analisi attenta.

La Corte si è pronunciata in merito ad una controversia in cui un fideiussore aveva opposto un decreto ingiuntivo- mediante il quale la banca intendeva escutere la garanzia fideiussoria- sollevando la nullità delle clausole del contratto di fideiussione. Il fideiussore invocava la nullità delle clausole in questione, poiché ritenute abusive, richiamando la normativa antitrust e il provvedimento n. 55/2005 della Banca d’Italia, che aveva dichiarato nulle alcune clausole dello schema ABI. La Corte ha chiarito che il giudice può rilevare d’ufficio la nullità del contratto solo quando sono soddisfatti specifici presupposti, che devono emergere in maniera chiara e inequivocabile dai fatti e dagli atti processuali.

 I presupposti per la rilevazione officiosa della nullità delle fideiussioni omnibus individuati dalla Corte sono i seguenti:

  1. Esistenza del provvedimento della Banca d’Italia n. 55/2005: Il provvedimento della Banca d’Italia che dichiara illegittime alcune clausole dello schema ABI costituisce il fondamento per l’invocazione della nullità. Il giudice deve accertare che tale provvedimento esista e sia pertinente rispetto alla controversia.
  2. Natura omnibus della fideiussione: La fideiussione deve avere una natura “omnibus”, ovvero essere generica e indeterminata, estendendosi a garanzia di obbligazioni future, non specificamente individuate. Tale caratteristica rende la fideiussione vulnerabile a potenziali violazioni delle normative antitrust.
  3. Data di stipulazione della fideiussione: La fideiussione deve essere stata stipulata in un periodo compreso nell’arco temporale a cui si riferisce il provvedimento della Banca d’Italia, dimodoché l’accertamento della sua illegittimità risulti pertinente.
  4. Corrispondenza tra le clausole contestate e quelle dichiarate nulle: le clausole invocate come abusive devono essere perfettamente corrispondenti a quelle effettivamente dichiarate nulle dal provvedimento della Banca d’Italia.
  5. Impatto concreto della nullità sulle pretese della banca: La nullità deve avere un effetto concreto sulla pretesa vantata dalla banca, ovvero deve incidere direttamente sulla legittimità della richiesta di pagamento.

Questi presupposti sono indicativi di un rigoroso approccio da parte della Corte, che intende limitare la rilevazione d’ufficio della nullità ai soli casi in cui tale rilevazione risulti chiara e documentata.

Ed invero, un punto particolarmente rilevante dell’ordinanza riguarda il limite al potere di rilevazione officiosa della nullità. La Corte ha sottolineato che il giudice non può ampliare il proprio potere di rilevazione officiosa della nullità per colmare eventuali carenze probatorie delle parti. Il giudice, infatti, può rilevare la nullità solo sulla base dei fatti e delle prove già allegati e provati dalle parti. In altre parole, il giudice non può integrare autonomamente il quadro probatorio, ma è vincolato alle prove già prodotte nel corso del processo.

In questo contesto, la Corte ha escluso che il provvedimento della Banca d’Italia n. 55/2005 possa essere considerato un “fatto notorio”, ovvero un fatto di conoscenza collettiva e acquisito con certezza tale da risultare indubitabile e incontestabile. Un “fatto notorio” è, infatti, qualcosa che è di conoscenza comune, mentre il provvedimento della Banca d’Italia è un atto amministrativo e non una norma di legge, per cui non può essere considerato automaticamente conosciuto o acquisito da tutti i soggetti coinvolti.

Nel caso esaminato, la parte ricorrente non aveva prodotto il provvedimento della Banca d’Italia né lo schema ABI a cui si riferiva. Inoltre, non aveva dimostrato che la fideiussione fosse stata stipulata nel periodo rilevante per l’applicazione del provvedimento della Banca d’Italia. Di conseguenza, la Corte ha escluso la possibilità di rilevare d’ufficio la nullità della fideiussione.

Altro aspetto rilevante della decisione riguarda la nullità parziale del contratto. La Corte ha ribadito un principio consolidato in giurisprudenza secondo cui la nullità di una o più clausole di un contratto non implica automaticamente la nullità dell’intero contratto. Se una parte invoca la nullità totale del contratto, essa ha l’onere di provare che senza le clausole nulle il contratto non sarebbe stato stipulato. In altre parole, la nullità parziale di una clausola non comporta la nullità di tutto il contratto, a meno che non emerga una volontà inequivocabile delle parti di non concludere l’accordo senza le clausole in questione.

Ordinanza n. 1170 del 17 gennaio 2025: continuità con i principi espressi

La successiva ordinanza n. 1170 del 17 gennaio 2025 ribadisce i principi espressi nella precedente ordinanza n. 30383/2024, confermando e precisando ulteriormente i limiti alla dichiarazione di nullità parziale delle fideiussioni, indipendentemente dalla questione della rilevabilità d’ufficio. In particolare, la Corte ha ulteriormente chiarito che:

  • Il provvedimento della Banca d’Italia non rientra nello iura novit curia, ossia non costituisce una conoscenza automatica del giudice.
  • La fideiussione deve essere stata stipulata nel periodo temporale cui si riferisce il provvedimento della Banca d’Italia, altrimenti il provvedimento stesso non è utilizzabile come elemento probatorio.
  • La compresenza delle clausole, ossia la loro esatta corrispondenza con quelle dichiarate nulle, è essenziale affinché le clausole possano essere considerate lesive della concorrenza.

In sintesi, l’ordinanza n. 30383/2024 della Corte di Cassazione rappresenta un importante passo in avanti nella comprensione della nullità delle fideiussioni omnibus, in particolare in relazione alla normativa antitrust. La Corte ha confermato che la nullità delle clausole abusive può essere invocata solo in presenza di prove adeguate e documentate, e ha stabilito un quadro chiaro per la rilevazione d’ufficio della nullità, circoscrivendola a casi ben definiti.

La successiva ordinanza n. 1170/2025 rafforza e chiarisce ulteriormente i limiti alla nullità parziale delle fideiussioni, ribadendo il rigoroso rispetto delle norme processuali e delle regole probatorie. Le decisioni della Corte di Cassazione offrono un punto di riferimento importante per gli operatori del diritto, stabilendo le condizioni per l’invocabilità della nullità e per una corretta applicazione delle regole probatorie nelle controversie relative alle fideiussioni bancarie.

Invero, le summenzionate pronunce della Suprema Corte forniscono ancora una volta decisi spunti di riflessione agli interpreti; nonché, indicazioni ulteriori e sempre più chiare agli operatori del diritto per la gestione del contenzioso bancario. 

Difatti, la giurisprudenza di legittimità nuovamente è intervenuta in materia di fideiussioni omnibus, delineando, in modo ancora più puntuale, i presupposti sostanziali e processuali per l’invocabilità della nullità delle medesime e le condizioni per una corretta applicazione delle regole probatorie. In particolare, la Corte ha affrontato il tema della validità delle clausole derivanti dallo schema ABI e si è interrogata sulla possibilità di derogare al termine previsto dall’art. 1957 c.c. Inoltre, ha precisato i limiti per far valere la nullità delle clausole ABI dichiarate anticoncorrenziali.

In conclusione, si può affermare che le summenzionate pronunce si inseriscono in un contesto, giurisprudenziale e normativo, in continua evoluzione, il cui scopo precipuo appare sempre quello di proteggere i consumatori e garantire la trasparenza delle transazioni legali. 

Tuttavia, sebbene la giurisprudenza di legittimità, in ossequio alla disciplina prima ancora comunitaria che nazionale, mira ad una tutela prioritaria del cliente in virtù della disuguaglianza di forza contrattuale esistente tra quest’ultimo e la banca, non ritiene che tale tutela possa estendersi fino al punto di stravolgere la disciplina processuale.

È, in tal ottica, sottolineata l’importanza del rispettare rigoroso delle regole fondamentali del nostro sistema processuale, soprattutto il principio dispositivo e la ripartizione dell’onere probatorio. 

La pronuncia della Suprema Corte ribadisce l’importanza di un’autonoma valutazione delle prove nel giudizio tributario. Pur potendo considerare la sentenza penale come elemento di prova, il giudice tributario non può limitarsi a un mero recepimento delle sue conclusioni, ma deve condurre un’attenta e indipendente analisi dei fatti. In questo modo, l’ordinamento evita un acritico rinvio alle risultanze del processo penale, assicurando maggiore autonomia e coerenza al sistema della giustizia tributaria.

Pubblicato il

14 / 03 / 2025

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