Il P.R.O. ex art. 64 ccii: caratteristiche proprie e transazione fiscale
di Dott. Raffaele De Luca

Il PRO (piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione) è uno strumento di regolazione della crisi previsto dall’art. 64 del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, che consente all’imprenditore che si trova in stato di crisi o di insolvenza, previa l’obbligatoria suddivisione dei creditori in classi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei, di distribuire il ricavato del piano in deroga ai vincoli di distribuzione prelatizi e che per poter essere omologato richiede che la proposta sia approvata dalla maggioranza di tutte le classi.

Una delle caratteristiche del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione è quella dell’assenza del vincolo di effettuare alcun riparto minino a favore dei creditori chirografari come avviene nel concordato preventivo. Tuttavia, lo strumento è riservato ai soli imprenditori commerciali, esclusi i minori, in stato di crisi o di insolvenza.

L’aspetto più interessante e di maggior rilievo è quello che permette al debitore una piena discrezionalità nella distribuzione del valore generato dal piano, prescindendo sia dal rispetto del principio della par condicio creditorum che dall’ordine delle cause legittime di prelazione. Unico vincolo è il pagamento dei lavoratori dipendenti entro 30 giorni dall’omologazione. Il tutto sempre nel rispetto di quanto, alternativamente, ricavabile dalla liquidazione giudiziale.

La richiamata maggiore flessibilità in sede di predisposizione del piano è bilanciata da un elevato livello di rigidità nella determinazione della maggioranza necessaria alla sua approvazione. Infatti, la proposta si intende approvata se in ciascuna classe è, alternativamente, raggiunta la maggioranza dei crediti ammessi al voto o dei 2/3 dei crediti dei creditori votanti, i quali devono essere titolari di almeno 1/2 dei crediti complessivi della classe. Mentre i creditori con diritto di prelazione non votano se risultino integralmente soddisfatti in denaro entro 180 giorni dall’omologa (il termine si riduce a 30 giorni per i creditori con privilegio generale per crediti da lavoro) o la garanzia reale (che assiste i crediti ipotecari o pignoratizi) resti ferma fino alla liquidazione di detti beni, funzionale al pagamento dei creditori garantiti. In assenza anche di una sola delle condizioni, i creditori prelatizi votano per l’intero credito.

L’imprenditore conserva indiscutibilmente la gestione ordinaria, mentre l’esecuzione sia di atti di straordinaria amministrazione che di pagamenti incoerenti rispetto al piano (in quanto non contemplati) deve essere preventivamente comunicata, per iscritto, al commissario giudiziale. Inoltre, in ogni momento, non solo in ipotesi di bocciatura del piano, l’imprenditore ha la possibilità di modificare la domanda e formulare una proposta di concordato.

Anche nei confronti degli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa, il P.R.O. mantiene un vantaggio competitivo, per la duplice ragione che in quest’ultimi occorre l’adesione di almeno il 75% degli appartenenti alla classe cui gli effetti si vogliano estendere , mentre nel PRO per vincolare i dissenzienti sono sufficienti i 2/3 dei crediti dei votanti, purché abbia votato almeno la metà dei crediti della classe – e che la legge esclude espressamente il carattere liquidatorio degli accordi (salvo che per gli intermediari finanziari) mentre il P.R.O. può avere anche natura liquidatoria.

La transazione fiscale nel P.R.O.

Prima della riforma al Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza recata dal d.lgs. 13 settembre 2024, n. 136 (“Correttivo-ter”), la disciplina relativa al piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione non contemplava disposizioni in materia di transazione tributaria, prevista invece per gli accordi di ristrutturazione dei debiti e di concordato preventivo. Con il Correttivo è stata prevista la possibilità di procedere transattivamente nei confronti dei debiti erariali e previdenziali anche attraverso lo strumento del P.R.O..  La norma in questione anche rinviando alla disciplina procedurale del concordato in materia di trattamento dei crediti tributari e contributivi (articolo 88, commi 5, 6 e 7), non contempla, vista la natura “negoziale” dello strumento, alcun riferimento alle norme sul cram down (commi 3 e 4) allorché vi sia il dissenso determinante, ai fini dell’omologazione del PRO, da parte di un creditore pubblico.

Tuttavia, come si è già detto con riguardo alla disciplina generale dettata dall’articolo 64 quater CCII, è prevista la possibilità di conversione del PRO in concordato preventivo nel caso in cui l’omologazione sia impedita dalla mancata approvazione da parte di tutte le classi sicché, a fronte della mancata approvazione all’unanimità delle classi, il debitore ha la facoltà di modificare la domanda formulando una proposta di concordato. Nel momento in cui il dissenso all’approvazione del PRO provenisse dal voto determinante – all’interno della rispettiva classe di appartenenza – di un creditore pubblico che non si ritenesse soddisfatto anche laddove il piano fosse conforme alle regole sia della absolute priority rule che della relative priority rule, si aprirebbe la strada del cram down ai sensi dell’articolo 88, commi 3 e 4, CCII. 

In conclusione, il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione presenta delle caratteristiche che potrebbero renderlo, dal punto di vista dell’imprenditore in crisi un percorso più agevole rispetto al concordato preventivo, ma sconta alcuni limiti nei confronti dell’Amministrazione Finanziaria e pertanto la scelta deve essere effettuata con particolare riguardo alla composizione quali-quantitativa del ceto creditorio.

Pubblicato il

15 / 12 / 2024

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