La sospensione della prescrizione nel concordato preventivo
di Avv. Eugenia Vitellini

La sospensione della prescrizione nel concordato preventivo è un tema importante nel diritto fallimentare italiano. In generale, la prescrizione è un istituto giuridico che determina il termine oltre il quale un diritto non può più essere fatto valere in giudizio. Nel contesto del concordato preventivo la legge prevede specifiche disposizioni riguardanti la sospensione della prescrizione.

Secondo l’articolo 161 della Legge Fallimentare (R.D. n. 267/1942), il concordato preventivo comporta la sospensione della prescrizione dei crediti. Ciò significa che, durante il periodo in cui il concordato è in fase di esecuzione, i termini di prescrizione dei crediti sono interrotti. Questa misura ha l’obiettivo di proteggere il debitore, permettendo di trovare una soluzione per la ristrutturazione del debito senza la pressione immediata dei creditori.

La sospensione della prescrizione dura fino all’omologazione del concordato o, in caso di diniego di omologazione, fino alla decisione definitiva sulla procedura. Durante questo periodo, i creditori non possono far valere le loro pretese in giudizio, e la loro posizione è “congelata”, consentendo al debitore di pianificare e gestire la propria situazione economica senza l’ansia di azioni legali immediate.

La cristallizzazione parziale dei crediti nel concordato preventivo non impedisce completamente l’esercizio dei diritti. L’articolo 168 della L.F. sospende solo le azioni esecutive e cautelari, senza ostacolare altre iniziative. Pertanto, il creditore può intraprendere azioni di cognizione, e il termine di prescrizione continua a decorrere, a meno che non intervenga un atto interruttivo da parte del creditore. Inoltre, la norma prevede una sospensione del termine di prescrizione per i crediti già azionati in via esecutiva o cautelare al momento della pubblicazione della domanda di concordato. Il riconoscimento dell’altrui diritto non richiede una volontà esplicita; è sufficiente che il debitore riconosca implicitamente il debito.

La questione della prescrizione dei crediti nel contesto del concordato preventivo è disciplinata da un principio fondamentale, secondo cui, ai sensi dell’articolo 184, comma 1, della Legge Fallimentare (L.F.), il concordato omologato è vincolante per tutti i creditori che vantano crediti anteriori al decreto di apertura della procedura. Di conseguenza, la prescrizione dei crediti non decorre fino a quando, una volta che il decreto di omologazione diventa definitivo, la condizione di temporanea inesigibilità non viene meno. Questa condizione di temporanea inesigibilità cessa, nella fase esecutiva del concordato, al momento in cui il liquidatore predispone il riparto che includa il credito in questione.

L’articolo 168, primo comma, della L.F. stabilisce che, dalla data di pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese fino al momento in cui il decreto di omologazione del concordato diventa definitivo, i creditori non possono intraprendere o proseguire azioni esecutive o cautelari sul patrimonio del debitore, pena la nullità di tali atti. Il secondo comma dello stesso articolo dispone che le prescrizioni che sarebbero state interrotte da tali atti rimangono sospese e le decadenze non si verificano.

La decorrenza della prescrizione per i crediti preesistenti al concordato si basa sull’articolo 184, comma 1, della L.F., che impone l’obbligatorietà del concordato omologato per tutti i creditori anteriori. Questo implica che il pagamento di un debito concorsuale deve avvenire secondo le modalità stabilite nel piano concordatario (Cass. 12 gennaio 2007, n. 578). In linea generale, il credito concorsuale deve essere soddisfatto in conformità con le previsioni del piano, in relazione ai riparti stabiliti.

La prescrizione inizia a decorrere solo alla scadenza del termine stabilito nel piano, senza sommare il periodo di decorrenza precedente (Cass. 9 dicembre 1974, n. 4128; Cass. 27 marzo 1979, n. 1766; Cass. 19 ottobre 1995, n. 10887; Cass. 12 aprile 2006, n. 8606). In virtù dell’articolo 168, i creditori anteriori subiscono modifiche, sia in senso remissorio che dilatorio, dei propri diritti di credito e devono accettare le modalità di soddisfacimento previste dal piano. Il termine di prescrizione per i crediti anteriori alla pubblicazione della domanda di concordato non decorre fintanto che permane la condizione di temporanea inesigibilità. Questa condizione cessa solo quando il liquidatore predispone il riparto che contempli il credito in questione. Pertanto, la prescrizione non riprende a decorrere automaticamente con la definitività del decreto di omologazione.

Il decreto di omologazione, una volta divenuto definitivo, vincola i creditori e rende operante il mancato decorso della prescrizione per i crediti non ancora soddisfatti. Pertanto, la prescrizione non decorre finché perdura la condizione di temporanea inesigibilità, la quale viene meno solo con la predisposizione, da parte del liquidatore, del riparto che include tali crediti.

La Corte (Cass. Civ., Sez. 1 – 35960/2022) ha dunque stabilito che, in tema di concordato preventivo, la prescrizione del credito anteriore alla data di pubblicazione del ricorso non decorre fino a quando, con la definitiva omologazione del concordato, la condizione di temporanea inesigibilità non venga meno. Ciò avviene con la predisposizione del riparto da parte del liquidatore, che contempli il credito in questione.

Questa decisione offre una chiara interpretazione delle norme che regolano il concordato preventivo, sottolineando l’importanza della distinzione tra la sospensione della prescrizione e l’inesigibilità temporanea dei crediti. La Corte, con questa sentenza, fornisce indicazioni preziose per i creditori e per gli operatori del diritto, evidenziando la necessità di gestire le aspettative relative ai diritti di credito nel contesto delle procedure di concordato.

La Cassazione osserva che l’assenza di disposizioni specifiche riguardo al decorso della prescrizione dopo la definitività del decreto di omologazione non rappresenta una lacuna, ma riflette una scelta legislativa consapevole. Questa scelta si basa sul fatto che, una volta che il decreto di omologazione diventa definitivo, i creditori devono accettare le modalità di soddisfacimento previste dal piano concordatario.

In particolare, il silenzio del legislatore riguardo alle azioni esecutive e cautelari dopo l’omologazione è giustificato dal fatto che l’impossibilità di intraprendere tali azioni trova un fondamento autonomo nell’articolo 184, che vincola i creditori a rispettare le previsioni del piano.

In sintesi, i principali punti emersi dalla decisione della Cassazione sono:

  1. Sospensione della Prescrizione: L’articolo 168 L.F. prevede la sospensione della prescrizione solo per i creditori che hanno avviato azioni esecutive o cautelari. Senza tali azioni, la prescrizione non è sospesa.
  2. Vincolatività del Concordato: Il concordato omologato è vincolante per tutti i creditori anteriori, rendendo impossibile il pagamento dei debiti concorsuali al di fuori delle modalità previste dal piano.
  3. Condizione di Temporanea Inesigibilità: La prescrizione non decorre fino a quando la condizione di temporanea inesigibilità persiste, che cessa solo con la predisposizione del riparto da parte del liquidatore.
  4. Assenza di Lacune Normative: La mancanza di specifiche disposizioni sul decorso delle prescrizioni dopo la definitività del decreto di omologazione è giustificata dalla necessità di non complicare ulteriormente il sistema e dal fatto che i creditori sono già vincolati dal concordato.

Questa giurisprudenza offre un quadro chiaro per la gestione della prescrizione nel concordato preventivo, evidenziando l’importanza di comprendere le dinamiche tra le disposizioni legali e le pratiche in fase esecutiva.

Dunque, il regime della prescrizione dei crediti nel concordato preventivo è caratterizzato da una forte tutela per i creditori e per il debitore, favorendo la stabilità e la certezza nelle operazioni di ristrutturazione del debito. La sospensione della prescrizione fino all’effettivo soddisfacimento dei crediti nel contesto del concordato è una misura che permette di evitare la pressione immediata dei creditori, consentendo un approccio ordinato alla ristrutturazione delle obbligazioni. Questa regolamentazione sottolinea l’importanza di un’interpretazione attenta e sistematica delle norme, in modo da garantire che i diritti di tutte le parti coinvolte siano adeguatamente tutelati.

Pubblicato il

03 / 11 / 2024

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