Le misure protettive e cautelari nella composizione negoziata della crisi di impresa: differenze
di Dott. Raffaele De Luca

Il codice della crisi di impresa e dell’insolvenza ha fornito alle imprese che fanno ricorso agli strumenti di composizione della crisi, la possibilità di accedere a un percorso di risanamento in una fase persino antecedente al conclamarsi della crisi o dell’insolvenza purché reversibile.

A tal fine l’imprenditore può ottenere il riconoscimento, a seguito di presentazione di apposita istanza, dell’applicazione delle misure protettive (ex art. art. 2, lett. p, ccii) e delle misure cautelari (ex art. 2, lett. q, ccii). 

Quale è la differenza tra le due misure?

Le misure protettive sono provvedimenti temporanei richiesti dall’impresa al Tribunale per evitare che determinate azioni dei creditori possano pregiudicare, sin dalla fase delle trattative, il buon esito delle iniziative assunte per la regolazione della crisi o dell’insolvenza.

Le misure cautelari sono invece provvedimenti emessi dal giudice competente a tutela del patrimonio e dell’impresa del debitore che appaiano, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti delle procedure di regolazione della crisi o dell’insolvenza.

Una differenza importante nell’ambito della CNC (composizione negoziata della crisi di impresa), da un punto di vista procedurale, è quella relativa al momento in cui si può richiedere l’applicazione di tali misure. Infatti, mentre le misure protettive possono essere richieste dall’imprenditore al momento dell’istanza di nomina dell’esperto o anche in un momento successivo, la richiesta di applicazione delle misure cautelari può essere richiesta solo dopo l’accettazione dell’incarico da parte dell’esperto e contestualmente all’istanza di conferma o modifica delle misure protettive precedentemente scattate.

Un’altra differenza è quella che individua le misure protettive quali provvedimenti rivolti verso le azioni dei creditori, mentre le misure cautelari sono poste a salvaguardia degli interessi dei creditori sociali (si pensi alla legittimazione del creditore alla presentazione della domanda di applicazione di una misura cautelare, in quanto soggetto legittimato  alla domanda di apertura di una liquidazione giudiziale), individuando di fatto gli strumenti più idonei ad assicurare provvisoriamente il buon esito delle trattative e gli effetti degli strumenti di regolazione della crisi e delle procedure di insolvenza.

Rispetto agli automatismi, l’imprenditore che intenda accedere a un percorso di composizione negoziata della crisi, deposita l’istanza con la quale chiede che siano applicate anche le misure protettive ottiene che le stesse siano applicate automaticamente (con onere di conferma successiva a carico dell’imprenditore), con contestuale pubblicazione delle misure nel registro imprese.  Le misure cautelari non operano in modo automatico in quanto soggiacciono sempre ad una valutazione di opportunità da parte del Tribunale.

Da un punto di vista temporale, le misure protettive hanno una durata massima di 240 giorni ex art. 19, comma quinto, ccii (dopo i primi 120 giorni devono essere prorogate con apposito provvedimento del Tribunale nell’ambito del quale è richiesto anche il parere dell’esperto), allungabile a 12 mesi complessivi nei casi in cui si apra un procedimento unitario per l’accesso ad uno strumento di composizione della crisi. Con le misure cautelari, invece, si può andare anche oltre il termine di 240 giorni previsto per le misure protettive, laddove il Tribunale adito ravveda il ricorrere di una proporzione tra il sacrificio imposto ai creditori sociali e la soluzione negoziata della crisi di impresa.

In merito al contenuto delle limitazioni, potremmo individuare tra le azioni inibite dalle misure protettive quelle per le quali i creditori non possono acquisire diritti di prelazione, se non concordati con l’imprenditore, né possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sia sui beni del patrimonio dell’imprenditore, sia sui beni e i diritti con i quali viene esercitata l’attività d’impresa (non rientranti nel suo patrimonio, ma che comunque l’imprenditore utilizza per l’esercizio dell’impresa). Mentre con le misure cautelari si pone un riparo strumentale rispetto alla risoluzione della crisi, che riguarda le ipotesi di sospensione a favore dell’imprenditore dell’esecuzione di un contratto pendente, al divieto di pubblicazione di segnalazioni alla centrale dei rischi, al rilascio del documento di regolarità contributiva (Durc) nonostante le pregresse inadempienze contributive, al fine di consentire all’imprenditore di poter procedere a nuove commesse.

In materia di misure protettive, il recente d.lgs. 13 settembre 2024, n. 136 (“Correttivo-ter”), ha introdotto alcune novità, precisando che le stesse possono operare sia erga omnes sia in modo selettivo e che gli effetti automatici della pubblicazione dell’istanza comportano, tra l’altro, che le prescrizioni rimangano sospese e che le decadenze non si verifichino. Inoltre, in caso di rapporto banca impresa si può configurare il ripristino delle linee di credito oggetto di sospensione e/o revocate laddove l’istituto di credito non abbia adeguatamente motivato le ragioni assunte dalla banca. Infatti, il decreto correttivo inserisce le banche tra i soggetti cui si applica il divieto di rifiutare i contratti pendenti, introducendo di fatto il divieto di revoca degli affidamenti per il mancato pagamento dei debiti anteriori. A tal fine, l’impresa può con la richiesta delle misure protettive rispristinare l’utilizzabilità delle linee sospese salvo il caso in cui la banca dimostri che la sospensione derivi da disposizioni normative di vigilanza prudenziale.

Infine, come noto, l’applicazione delle misure protettive e cautelari, assume rilievo pubblicistico con la l’iscrizione nel Registro delle Imprese del numero generale di ruolo assegnato dal Tribunale al momento del deposito del ricorso, formalità che deve essere portata a termine dall’imprenditore entro 30 giorni dall’accettazione dell’esperto, pena l’inefficacia delle stesse. Allo stesso modo la proroga, l’inefficacia e la revoca delle misure protettive e cautelari devono essere annotate nel registro delle imprese a cura della Cancelleria del Tribunale competente. Ne deriva, per i soggetti tenuti ad effettuare le comunicazioni, la necessità di annotare in maniera chiara e inequivocabile termini e scadenze, in quanto spesso dalle visure camerali non si riesce a risalire allo stato della procedura e ai relativi termini di vigenza delle misure protettive.   

Pubblicato il

18 / 10 / 2024

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