Contratto autonomo di garanzia e nullità di clausole anatocistiche
di Avv. Giuseppe Di Carlo

La prima Sezione della Corte di cassazione (Presidente dott. Mauro Di Marzio – Relatore dott. Eduardo Campese), con l’ordinanza n. 10786 del 22.4.2024, si è espressa sulle eccezioni sollevate da un garante, parte di un contratto autonomo di garanzia, in ordine alla nullità delle clausole anatocistiche inserite da un Istituto bancario nel contratto-fonte del credito garantito.

L’ordinanza in commento decide l’impugnazione della sentenza n. 6227 del 24.9 – 17.10.2019 con la quale la Corte di Appello di Roma, ribaltando la sentenza n. 366/2014 con la quale il Tribunale di Tivoli aveva accolto l’opposizione promossa dai garanti avverso un decreto ingiuntivo ottenuto per il pagamento da parte degli stessi di quanto dovuto dalla debitrice principale, aveva accolto il gravame proposto dalla Banca:

  • qualificando la garanzia rilasciata dagli opponenti come contratto autonomo di garanzia e non come fideiussione;
  • negando di conseguenza agli stessi, in virtù della clausola “a prima richiesta e senza eccezioni” propria del contratto autonomo di garanzia e, nel caso di specie, propria anche di quello che era stato sottoscritto dagli opponenti, il diritto di sollevare eccezioni e di sottrarsi al pagamento di tutte le somme addebitate alla debitrice per interessi, spese, commissioni, capitalizzazione e valute da essa non dovute.

Nello specifico veniva lamentata la nullità della clausola che aveva previsto la capitalizzazione degli interessi in contrasto con le norme imperative di cui agli artt. 1283 c.c. e 120 T.U.B., non ravvisandosi nel caso concreto le particolari condizioni con cui le predette norme ammettono l’anatocismo:

  • l’uso normativo, tra gli altri, l’art. 1283 c.c.;
  • la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori che creditori, l’art. 120 T.U.B.

Ebbene, la Corte di Cassazione, investita dell’impugnazione per le questioni – inter alea – inerenti alle violazioni di legge di cui sopra, ha preliminarmente confermato che la garanzia prestata dal ricorrente fosse effettivamente un contratto autonomo di garanzia e non una fideiussione, aggiungendo tuttavia che “l’impermeabilità del contratto autonomo di garanzia alle eccezioni di merito del garante trova un limite, oltre che nel caso in cui sia proponibile la c.d. ‘exceptio doli generalis seu presentis’, basata sull’evidenza certa del venir meno del debito garantito per pregressa estinzione dell’obbligazione principale per adempimento o per altra causale, in queste altre ipotesi: quando le eccezioni attengano alla validità dello stesso contratto di garanzia; quando esse ineriscano al rapporto tra garante e beneficiario; quando il garante faccia valere l’inesistenza del rapporto garantito; quando, infine, la nullità del contratto-base o di sue clausole dipenda da contrarietà a norme imperative o illiceità della causa ed attraverso il contratto di garanzia si tenda ad assicurare il risultato che l’ordinamento vieta”.

Ed, infatti, prosegue la Corte, “l’accessorietà dell’obbligazione autonoma di garanzia rispetto al rapporto debitorio principale assume un carattere elastico, di semplice collegamento e coordinamento tra obbligazioni, ma non viene del tutto a mancare: e ciò sarebbe dimostrato, oltre che dal meccanismo di riequilibrio delle diverse posizioni contrattuali attraverso il sistema delle rivalse, proprio dalla rilevanza delle ipotesi in cui il garante è esonerato dal pagamento per ragioni che riguardano comunque il rapporto sottostante”.

Considerato che, al di fuori delle ipotesi previste dalla legge, “le clausole che prevedono una capitalizzazione degli interessi sono affette da nullità per contrasto con norme imperative …”, che “l’art. 1283 cod. civ. esclude l’anatocismo quando questo non sia previsto da un uso normativo” e che nel caso di specie la stessa era basata su un uso negoziale, anziché su di un uso normativo, “ciò implica che la clausola stessa violi il precetto contenuto nella citata norma di legge”.  

 “Ne consegue che … il garante autonomo debba ritenersi pienamente legittimato a sollevare, nei confronti della banca, l’eccezione di nullità della clausola anatocistica, allorquando essa non si fondi, come nella specie, su di un uso normativo (e non ricorrano, ovviamente, le altre condizioni legittimanti di cui all’art. 1283 cod. civ.). Va evidenziato, del resto, che, se si ammettesse la soluzione contraria, si finirebbe per consentire al creditore di ottenere, per il tramite del garante, un risultato che l’ordinamento vieta”.

Pubblicato il

07 / 06 / 2024

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