In assenza di specificazione o accertamento del giudice, la misura degli interessi legali dopo la domanda corrisponde al saggio previsto dall’art. 1284, c. 1, c.c.
di Avv. Azzurra Sorrentino

Cassazione civile, Sezioni Unite, del 7 maggio 2024, n. 12449

«Se il titolo esecutivo giudiziale – nella sua portata precettiva individuata sulla base del dispositivo e della motivazione – dispone il pagamento di “interessi legali”, senza alcuna specificazione e in mancanza di uno specifico accertamento del giudice della cognizione sulla spettanza di interessi, per il periodo successivo alla proposizione della domanda giudiziale, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (ex art. 1284, comma 4, c.c.), la misura degli interessi maturati dopo la domanda corrisponde al saggio previsto dall’art. 1284, comma 1, c.c., stante il divieto per il giudice dell’esecuzione di integrare il titolo»

La sentenza affronta diversi aspetti complessi legati alla determinazione degli interessi legali in ambito contrattuale e giudiziale, ponendo l’attenzione su alcune questioni fondamentali.

Preliminarmente bisogna considerare che l’articolo 1284 del Codice Civile italiano stabilisce le regole per gli interessi legali. Il comma 1 fissa il tasso di interesse annuale se non c’è una determinazione contrattuale diversa. Il comma 4 richiede una specifica determinazione contrattuale per applicare tassi diversi. Se una sentenza non specifica gli interessi, si applica il tasso del comma 1, a meno di una diversa determinazione contrattuale o di un riferimento esplicito ai tassi commerciali

In primo luogo, si discute della necessità di stabilire se vi sia una determinazione contrattuale valida degli interessi, come richiesto dall’articolo 1284, comma 4, del Codice Civile. Questo significa che, in mancanza di un accordo specifico tra le parti sulle condizioni degli interessi, si applicherà la misura prevista dalla legge.

Nel contesto italiano, gli “interessi legali” si riferiscono al tasso di interesse stabilito per legge che deve essere applicato in determinate situazioni, come nel caso di ritardi nei pagamenti o di danni da responsabilità civile. Questo tasso è stabilito dall’articolo 1284 del codice civile italiano.

Nel caso in cui il giudice emetta una pronuncia di condanna senza specificare la misura degli interessi, il principio di diritto citato indica che si fa riferimento al tasso previsto dal comma 1 dell’articolo 1284 del codice civile, che di norma è del 5% annuo, a meno di eventuali modifiche stabilite annualmente dal Ministro del tesoro.

Tuttavia, nel caso in cui vi sia una specifica determinazione contrattuale della misura degli interessi o se il giudice abbia fatto riferimento esplicito al tasso di interesse previsto per i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, allora si applica tale tasso, come previsto dal comma 4 dell’articolo 1284.

Un altro punto cruciale riguarda il momento a partire dal quale gli interessi iniziano a essere dovuti. Sebbene generalmente si consideri la data di notifica dell’atto di citazione o del deposito del ricorso introduttivo come momento rilevante, possono sorgere controversie su situazioni particolari, come la presentazione di domande cautelari, che potrebbero influenzare la decorrenza degli interessi.

Inoltre, si solleva la questione degli interessi dovuti durante lo svolgimento di procedure accessorie, come la mediazione o le consulenze tecniche preventive. Qui, è importante determinare se siano dovuti gli interessi maggiorati durante queste fasi del procedimento legale.

Infine, si sottolinea l’importanza che i titoli esecutivi giudiziali contengano un accertamento chiaro e specifico della spettanza degli interessi legali nella misura indicata. Senza questo accertamento, il creditore potrebbe incontrare difficoltà nel ottenere il pagamento degli interessi dovuti tramite procedura di esecuzione forzata.

In conclusione, la sentenza mette in evidenza la complessità e l’importanza di garantire un accertamento preciso degli interessi legali in ambito contrattuale e giudiziale, al fine di assicurare il corretto pagamento degli importi dovuti e la tutela dei diritti delle parti coinvolte ed inoltre è importante anche considerare la questione degli interessi non specificati. Come evidenziato dalla sentenza delle Sezioni Unite del 7 maggio 2024, n. 12449, la mancanza di specificità riguardo alla misura degli interessi in una sentenza può generare incertezze nell’interpretazione e nell’applicazione delle disposizioni legali pertinenti.

Questa sentenza sottolinea l’importanza di una chiara determinazione degli interessi nel titolo esecutivo giudiziale, al fine di evitare ambiguità e controversie durante l’esecuzione forzata dei crediti. Pertanto, è essenziale che i giudici tengano conto di tali orientamenti giurisprudenziali al momento di emettere le proprie pronunce, assicurando così una maggiore coerenza e certezza nel sistema giuridico.

Pubblicato il

11 / 05 / 2024

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