I requisiti della proposta di concordato semplificato alla luce della sentenza del Tribunale di Milano, 9 gennaio 2024, n. 24
di Avv. Eugenia Vitellini

Il Codice della Crisi e dell’Impresa e dell’Insolvenza ha introdotto significative innovazioni nel panorama concorsuale italiano, tra cui la “composizione negoziata delle crisi” e il “concordato semplificato”. Quest’ultimo, nato originariamente con il D.L. n. 118/2021 e poi incluso nel Codice della Crisi, si distingue nettamente dal concordato classico.

Le sue peculiarità includono l’assenza della fase di ammissione, la sostituzione del commissario giudiziale con l’ausiliario, l’esclusione del diritto di voto dei creditori e la mancanza di un requisito di soddisfacimento minimo per i creditori chirografari, nonostante il suo carattere liquidatorio. Queste caratteristiche lo rendono un’opzione significativamente diversa rispetto al concordato tradizionale.

Il nuovo strumento di regolazione della crisi, il “concordato semplificato”, è caratterizzato da una peculiarità importante: non è una procedura concorsuale autonoma.

Prima di poter presentare la domanda di omologazione del concordato semplificato, l’imprenditore in crisi deve tentare la “composizione negoziata”. Solo se questa fase non ha successo, può procedere con la proposta di concordato per la cessione dei beni e il piano di liquidazione.

Il Tribunale valuta la ritualità della proposta, acquisendo la relazione finale dell’esperto e il parere di quest’ultimo sui risultati presumibili della liquidazione e sulle garanzie offerte. Solo dopo questa valutazione il Tribunale può aprire il concordato semplificato. Poiché questa nuova tipologia di concordato è stata introdotta di recente e vi sono poche occasioni in cui la giurisprudenza ha affrontato il suo vaglio di ritualità, i recenti provvedimenti che si sono soffermati su questo aspetto sono di particolare interesse, poiché delineano le barriere all’ingresso in questa procedura e si basano su una valutazione attenta del comportamento delle parti nella fase della composizione negoziata.

Il Tribunale di Firenze (sent. 31 agosto 2022, Pres. Est. Legnaioli) ha analizzato in dettaglio il concetto di “composizione negoziata” e i requisiti necessari per l’accesso al concordato semplificato.

Innanzitutto, il Tribunale ha sottolineato che la relazione dell’esperto presentata con la domanda di omologazione non includeva una dichiarazione sulla correttezza e buona fede delle trattative, ma questa dichiarazione era presente nel parere dell’esperto acquisito successivamente. Anche se questo sembra essere in contrasto con la norma, il Tribunale ha deciso che la mancanza nella relazione iniziale può essere superata dal successivo parere dell’esperto.

Il Tribunale ha poi chiarito che non è sufficiente che le trattative siano avvenute prima della domanda di omologazione, ma devono essere svolte in modo regolare e in buona fede, come richiesto dalla legge. Questo requisito è correlato al fatto che i creditori non partecipano alla votazione, quindi è importante che le trattative siano condotte in modo tale da sostituire efficacemente il loro diritto di voto.

Per soddisfare questo requisito, il Tribunale ha stabilito che le trattative devono coinvolgere tutti i creditori interessati e fornire loro informazioni complete e aggiornate sulla situazione dell’impresa e sul piano di risanamento proposto. Inoltre, deve essere presentata una proposta specifica ai creditori e devono essere considerate le alternative alla liquidazione giudiziale[1].

In un altro recente arresto del Tribunale di Bergamo (sent. 23 settembre 2022, Pres. Est. De Simone), è stato dichiarato inammissibile il ricorso al concordato semplificato perché durante il percorso di composizione negoziata era emerso che l’accordo di ristrutturazione dei debiti con transazione fiscale era praticabile.

L’esperto coinvolto aveva chiarito che l’unica via percorribile per l’imprenditore era il ricorso a questo tipo di accordo, che è possibile solo nell’ambito degli accordi di ristrutturazione e del concordato preventivo.

Poiché era praticabile un’altra soluzione prevista dalla legge, nello specifico l’accordo di ristrutturazione con transazione fiscale, il Tribunale ha ritenuto che non fossero soddisfatti i requisiti per l’accesso al concordato semplificato. Il Tribunale ha evidenziato che il concordato semplificato è concepito come una soluzione estrema da adottare solo quando non esistono altre opzioni praticabili. Se gli strumenti previsti dalla legge, come l’accordo di ristrutturazione con transazione fiscale, sono ancora disponibili, non è ammissibile ricorrere al concordato semplificato.

Inoltre, il Tribunale ha specificato i requisiti necessari per accedere al concordato semplificato:

A) Le trattative nella composizione negoziata devono svolgersi in buona fede e correttezza.

B) Non deve essere possibile trovare una soluzione alla crisi attraverso gli altri strumenti previsti dalla legge.

C) Non deve essere prospettabile un accordo di ristrutturazione, poiché è già chiaro che i creditori non sarebbero d’accordo.

In sintesi, il Tribunale ha confermato che il concordato semplificato può essere utilizzato solo come ultima risorsa quando tutte le altre opzioni sono state esaurite.

Le analisi condotte dai Tribunali di Firenze e di Bergamo rappresentano una pietra miliare nell’interpretazione e nell’applicazione del concordato semplificato. Tuttavia, pongono domande cruciali sull’efficacia pratica e sull’accesso effettivo a questo strumento di risanamento.

La rigida interpretazione del Tribunale di Firenze, che richiede una completa interlocuzione con tutti i creditori e la presentazione di proposte specifiche in linea con le opzioni stabilite dalla legge, potrebbe effettivamente limitare le possibilità di successo del concordato semplificato. Inoltre, il breve periodo di sei mesi previsto per il completamento del percorso potrebbe risultare insufficiente per raggiungere un accordo soddisfacente con tutti i creditori.

D’altra parte, il Tribunale di Bergamo ha evidenziato che il concordato semplificato dovrebbe essere una soluzione di extrema ratio, disponibile solo quando le altre opzioni sono inapplicabili. Se le trattative negoziali conducono a soluzioni alternative, come l’accordo di ristrutturazione con transazione fiscale, potrebbe non esserci spazio per l’accesso al concordato semplificato.

Questa stretta interpretazione potrebbe effettivamente limitare il ricorso al concordato semplificato, rendendolo una scelta realistica solo in casi estremi. Tuttavia, il fatto che i creditori possano sollevare questioni di ritualità o esprimere il loro dissenso attraverso l’opposizione all’omologazione offre loro un certo grado di protezione e controllo.

Infine, il 9 gennaio 2024, il Tribunale di Milano, presieduto dal Giudice Macchi e relatore il Giudice Pipicelli, ha dichiarato non conforme alla legge la proposta di concordato semplificato presentata da una società a responsabilità limitata ai sensi dell’articolo 25 sexies del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII). Con la stessa sentenza, è stata avviata la procedura di liquidazione giudiziale della società ricorrente.

Il Tribunale ha giudicato la proposta concordataria “irragionevole nella sua realizzazione e non fattibile” poiché si basava principalmente su contributi finanziari di una società esterna, in particolare una società per azioni coinvolta in una composizione negoziata.

Secondo i giudici, il piano di liquidazione dovrebbe essere sostenuto da una società che attualmente si trova almeno in uno stato di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che rende probabile la crisi. Pertanto, la proposta presentata era troppo vaga e incerta, compromettendo la sua comprensibilità e fattibilità.

È stato enfatizzato che, secondo la migliore prassi giuridica, l’informazione fornita dal debitore deve essere completa ed esauriente, e i termini della proposta devono essere chiari e privi di ambiguità, altrimenti la proposta e il piano non saranno considerati validi.

Il Tribunale ha sottolineato che in una procedura come questa, è fondamentale che la proposta di concordato semplificato e il piano di liquidazione siano supportati da informazioni accurate e affidabili sia per il Tribunale che per i creditori, consentendo loro di esercitare consapevolmente il loro diritto di opposizione.

Poiché i creditori non hanno la possibilità di negoziare direttamente con il debitore, è cruciale che la proposta e il piano siano caratterizzati da requisiti minimi di coerenza, certezza, completezza ed obiettività già nella fase di valutazione della loro conformità alla legge.


[1] Nel caso specifico esaminato dal Tribunale di Firenze, le trattative non soddisfacevano questi criteri perché coinvolgevano solo alcuni creditori, non erano state presentate proposte specifiche e non era stata considerata l’alternativa della liquidazione giudiziale. Di conseguenza, il Tribunale ha concluso che le trattative non erano complete e quindi non esistevano i presupposti per l’accesso al concordato semplificato. Questa decisione è importante perché sottolinea l’importanza di condurre trattative complete e in buona fede per garantire l’accesso al concordato semplificato.

Pubblicato il

29 / 04 / 2024

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