Vessatorietà della clausola floor: i diversi e contrapposti orientamenti del Collegio di Milano dell’Arbitro Bancario Finanziario e della Corte di Appello di Milano
di Avv. Giuseppe Di Carlo

La clausola floor (limite percentuale al di sotto del quale gli interessi corrispettivi dovuti non possono scendere) inserita in un contratto di mutuo, a tasso variabile, stipulato da un cliente consumatore è legittima ove sia stata redatta in modo chiaro e comprensibile.

È questo, in sintesi, l’orientamento assunto dal Collegio di Milano dell’Arbitro Bancario Finanziario con le decisioni nn. 1258, 1259, 1260 dello scorso 26 gennaio 2024:

  • «l’inserimento della clausola floor non può essere qualificato in termini di vessatorietà, ai sensi dell’art. 34, comma 2, cod. cons., atteso che la clausola è stata redatta in modo chiaro e comprensibile» (ABF, Collegio di Milano, 26 gennaio 2024, n. 1258);
  • «l’orientamento dell’Arbitro esclude che la c.d. “clausola floor” rientri nell’ambito di applicazione dell’art. 1341 c.c.: essa è dunque ritenuta legittima se indicata in contratto in modo chiaro e comprensibile, come previsto dall’art. 34, comma 2 del Codice del consumo»(ABF, Collegio di Milano, 26 gennaio 2024, n. 1259);
  • «si esclude che la c.d. “clausola floor” rientri nell’ambito di applicazione dell’art. 1341 c.c.: essa è dunque ritenuta legittima se indicata in contratto in modo chiaro e comprensibile, come previsto dall’art. 34, comma 2 del Codice del consumo»(ABF, Collegio di Milano, 26 gennaio 2024, n. 1260).

La triplice decisione si pone in linea con le decisioni assunte in materia da altri Collegi Arbitrali del territorio italiano, tra cui la n. 10404 assunta dal Collegio di Palermo lo scorso 31 ottobre 2023.

In materia, tuttavia, esiste un diverso e consolidato orientamento della Corte di Appello di Milano (Sez. I, 17 febbraio 2023, n. 558, e Sez. I, 6 settembre 2022, n. 2836) secondo cui, in considerazione di quanto previsto dall’art. 33, comma 1, Codice del Consumo[1], rubricato «Le Clausole vessatorie nel contratto tra professionista e consumatore», la clausola floor «non integra una prestazione essenziale e caratterizzante del contratto (ben potendo le parti stipulare validamente il negozio senza la previsione di tale clausola), connotandosi per l’operatività di «uno squilibrio giuridico e normativo, consentendo ad una sola parte (la Banca) di trarre pieno beneficio dalle variazioni a sé favorevoli dell’indice e di limitare il pregiudizio derivante dalle variazioni a sé sfavorevoli».   

In altri termini, secondo la Corte di Appello di Milano, l’applicazione di una clausola floor in un contratto di mutuo, non accompagnata da un corrispondente meccanismo correttivo, quale ad esempio una clausola cap (limite percentuale al di sopra del quale gli interessi corrispettivi dovuti non possono salire) o una riduzione dello spread, sarebbe vessatoria e dunque illegittima in quanto determinativa per il consumatore mutuatario di un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.

Ciò in quanto la neutralizzazione in favore dell’Istituto mutuante degli effetti della ipotetica diminuzione del tasso di interesse variabile non è controbilanciata da una corrispondente neutralizzazione in favore del consumatore mutuatario di un eventuale aumento del tasso di interesse, generando così uno squilibrio tra i diritti e gli obblighi delle parti contrattuali.  


[1]) A mente del quale, «nel contratto concluso tra il consumatore ed il professionista si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto».

Pubblicato il

13 / 04 / 2024

Interessante? Leggi altri articoli

La fidejussione in pendenza di concordato

L'art. 184 della Legge Fallimentare (L.F.), riguardante gli effetti del concordato per i creditori, stabilisce che il concordato omologato è vincolante per tutti i creditori anteriori alla pubblicazione del ricorso. Tuttavia, i creditori conservano i loro diritti...