Il concordato semplificato liquidatorio e la relazione finale dell’esperto
di Dott. Raffaele De Luca

Ai fini dell’accesso al concordato semplificato occorre che le trattative svolte durante la composizione negoziata si siano svolte con correttezza e buona fede. L’interlocuzione con i creditori deve essere stata effettiva e completa. Non devono risultare praticabili altre soluzioni negoziali e deve essere data specifica garanzia della fattibilità del piano sotteso alla proposta.  Sono le regole basilari della composizione negoziata della crisi d’impresa, lo strumento introdotto dal legislatore per affrontare situazioni di crisi aziendale.

Se l’esperto nominato dalla CCIAA rileva che le trattative non possono avere esito positivo e che soluzioni negoziali non sono praticabili, l’imprenditore può accedere al concordato semplificato, una procedura che presenta caratteristiche peculiari, tra cui il fatto che non è riconosciuto il diritto di voto ai creditori e non è richiesto al debitore di garantire una percentuale minima di soddisfacimento ai chirografari.

Per considerare verificata la condizione di accesso al concordato semplificato non è comunque sufficiente il mero accesso alla CNC, essendo necessario che l’esperto abbia almeno inizialmente ravvisato concrete prospettive di risanamento. La verifica sulla sussistenza dei requisiti di accesso è demandata al tribunale.

Pertanto, non è sufficiente che la domanda di omologazione del concordato semplificato sia stata preceduta dalla composizione negoziata e dallo svolgimento di trattative, ma occorre che risulti dalla dichiarazione finale dell’esperto (ex art. 25 sexies, co. 1, CCII) che queste ultime si sono svolte in modo regolare e con correttezza e buona fede.

È necessario che ci sia stata una effettiva e completa interlocuzione con i creditori interessati dal piano di risanamento, dovendo gli stessi ricevere tutte le informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’imprenditore, nonché sulle misure per il risanamento proposte.

Non devono inoltre risultare praticabili le soluzioni individuate ai sensi dell’articolo 23, commi 1 e 2, lettera b), CCII (contratto, convenzione di moratoria, accordo con gli effetti del piano attestato, accordo di ristrutturazione dei debiti).

Di fondamentale importanza è che la valutazione del soddisfacimento dei creditori sia raffrontata ai risultati che si potrebbero ottenere dalla liquidazione giudiziale (c.d. alternativa liquidatoria).

In assenza di tali condizioni le trattive possono essere ritenute incomplete, con conseguente impossibilità di accedere al concordato semplificato.

Il concordato semplificato è stato concepito come uno strumento da “ultima spiaggia”, cui ricorrere nei casi in cui non sussista altra soluzione operativa prevista dagli strumenti di regolazione della crisi, previsti dall’art. 23 CCII come esiti fisiologici della composizione negoziata, siano indicati dall’esperto come impraticabili”.

Tutte queste valutazioni vanno espressamente indicate nella relazione finale dell’Esperto, il quale è tenuto ad effettuare considerazioni sulla perseguibilità del risanamento, rappresentando compiutamente la situazione di crisi in cui versa l’impresa ed effettuando un confronto con i dati a diposizione con una verosimile proiezione dei flussi finanziari derivanti dalla possibile futura gestione aziendale. In tale direzione assumono rilievo la verifica dei contratti ad esecuzione continuata ma anche la possibilità che, oltre l’orizzonte del breve periodo, si possa programmare una ristrutturazione dell’attività con l’immissione di finanza esterna (magari fornendo idonee garanzie condizionate all’omologa della procedura) o di risorse derivanti da un realizzo atomistico degli asset (con un’apposita perizia di stima redatta da un professionista incaricato). Dalla relazione finale dell’esperto si deve anche evincere la stima degli effetti della liquidazione giudiziale, procedura quest’ultima che normalmente è più onerosa e non consente di soddisfare i creditori chirografari neanche nella misura minima prevista dal CCII. Tuttavia, la stima dell’Esperto è meramente indicativa e potrebbe essere sovvertita

Pubblicato il

10 / 11 / 2023

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