La Suprema Corte delibera sulla natura dell’opposizione a decreto ingiuntivo: un chiarimento sui procedimenti post-riforma
di Avv. Azzurra Sorrentino

La recente sentenza della Suprema Corte ha gettato luce sul dibattito riguardante la natura dell’opposizione a decreto ingiuntivo e ha fornito importanti indicazioni sul trattamento dei procedimenti introdotti prima e dopo la riforma Cartabia. La Corte ha riconfermato che l’opposizione a decreto ingiuntivo costituisce la seconda fase di un procedimento già pendente, aggiungendo chiarezza al contesto giuridico.

La disputa si concentrava su due tesi divergenti riguardo all’opposizione a decreto ingiuntivo. Da un lato, c’era l’idea di considerare l’opposizione come un giudizio autonomo, indipendente dal procedimento monitorio, mentre, dall’altro, si sosteneva che costituisse la continuazione dello stesso, suddiviso in due fasi: la prima di cognizione sommaria e la seconda di cognizione piena (cfr. Cass. Civ., n. 19596 del 18.09.2020).

La Suprema Corte, a favore della seconda tesi, ha ribadito che l’opposizione a decreto ingiuntivo è effettivamente una prosecuzione del procedimento monitorio, rappresentando una fase ulteriore nel percorso giudiziario. Pertanto, essa è da considerarsi come un ordinario giudizio sulla domanda del creditore.

Ciò ha importanti implicazioni per la scelta del rito da seguire durante l’introduzione dell’opposizione a decreto ingiuntivo. Nel caso in cui il procedimento monitorio sia stato avviato prima dell’entrata in vigore della Riforma Cartabia (precedente al 28.02.2023), si ritiene preferibile proporre l’opposizione con i requisiti del vecchio rito, applicabile in quel contesto.

In questo scenario, nell’atto di citazione, sarà necessario indicare il giorno dell’udienza di comparizione e invitare il convenuto a costituirsi entro 20 giorni prima di tale udienza.

D’altro canto, se il procedimento monitorio è stato avviato dopo la data di riforma, cioè dopo il 28.02.2023, sarà necessario applicare la nuova normativa e seguire il nuovo rito previsto dalla riforma Cartabia.

La Suprema Corte ha anche precisato che, nel caso in cui il ricorso per decreto ingiuntivo sia stato depositato prima del 28.02.2023, indipendentemente dalla data di notifica successiva, l’opposizione dovrà essere proposta utilizzando il vecchio rito ai sensi dell’articolo 316 del codice di procedura civile.

Tuttavia, la Corte ha concesso una deroga per coloro che preferiscono seguire il nuovo rito. Se il procedimento monitorio è stato avviato prima della riforma Cartabia ma il ricorrente desidera proporre un’opposizione al decreto notificato dopo il 28.02.2023, dovrà notificare il ricorso e il decreto di fissazione dell’udienza ai sensi degli articoli 316, 318 e 281 decies del codice di procedura civile e depositarli entro 40 giorni dalla data di notifica.

È importante sottolineare che, ai sensi dell’articolo 319 del codice di procedura civile, il semplice deposito del ricorso non è sufficiente per la costituzione in giudizio. Il ricorrente dovrà depositare sia il ricorso notificato sia il decreto di fissazione dell’udienza per costituirsi adeguatamente in giudizio.

La sentenza della Suprema Corte ha quindi contribuito a dissipare dubbi e ambiguità riguardanti la natura e il rito dell’opposizione a decreto ingiuntivo, fornendo linee guida chiare per avvocati e cittadini coinvolti in tali procedimenti.

Pubblicato il

24 / 07 / 2023

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