La mediazione alla luce della riforma Cartabia: cosa cambia?
di Avv. Eugenia Vitellini

Con Decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, pubblicato in G.U. in data 17 ottobre 2022, il Governo Meloni ha dato esecuzione alla volontà di riformare la giustizia italiana prevista dall’accordo siglato dall’Italia con l’Unione Europea.

Tale decreto, in attuazione delle previsioni della legge delega, ha introdotto diverse novità anche in tema di mediazione (oltre che nella negoziazione assistita, nel giudizio di primo grado, nelle impugnazioni, nel processo giuslavoristico, nelle esecuzioni forzate, nei procedimenti speciali e anche nell’arbitrato). Per completezza si segnala che, quanto al procedimento di mediazione è, poi, intervenuta la legge di conversione l. n. 41/2023 del d.l. n. 13/2023 (Decreto PNRR3), che ha introdotto disposizioni in materia di digitalizzazione del processo civile e degli atti processuali, in materia di deposito telematico nei procedimenti di volontaria giurisdizione, nonché, appunto, in tema di mediazione.

Quanto alla mediazione, dunque, con la legge di bilancio 2023 (29 dicembre 2022, n. 197), è stata anticipata al 28 febbraio 2023 l’entrata in vigore di alcune modifiche relative ai seguenti aspetti:

  • indipendenza del mediatore (art. 3);
  • derogabilità, su accordo delle parti, della competenza territoriale dell’Organismo di mediazione (art. 3);
  • mediazione in modalità telematica (art. 8-bis); verbale conclusivo della mediazione (art. 11);
  • accordo di conciliazione sottoscritto dalle amministrazioni pubbliche (art. 11 bis);
  • conseguenze processuali della mancata partecipazione al procedimento di mediazione (art. 12 bis).

Le altre novità introdotte dalla riforma Cartabia in tema di mediazione (ampliamento delle materie per le quali è obbligatorio esperire il procedimento di mediazione, abolizione del primo incontro di programmazione “filtro” ecc.) sono entrate in vigore a partire dal 30 giugno 2023.

La riforma Cartabia sulla mediazione obbligatoria anzitutto aumenta le materie per le quali la mediazione è necessaria. La disciplina previdente prevedeva la necessità della mediazione per le seguenti materie: locazione, comodato, affitto di azienda, diritti reali, divisioni, successioni ereditarie, patti di famiglia, risarcimento dei danni da responsabilità medica e sanitaria, responsabilità da diffamazione a mezzo stampa, contratti assicurativi, bancari e finanziari. 

A queste materie sono state aggiunte le seguenti:

  • associazione in partecipazione
  • consorzio
  • franchising
  • opera
  • rete
  • somministrazione
  • società di persone e subfornitura.

Dunque, prima di avviare un’azione legale riguardante controversie di cui all’ambito di applicazione della disciplina, si deve intraprendere preliminarmente il procedimento di mediazione.

Si precisa che nelle controversie l’attuazione del procedimento di mediazione è una condizione necessaria per la procedibilità della domanda giudiziale. 

L’improcedibilità può essere eccepita dal convenuto, pena la decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice non oltre la prima udienza. In tale udienza, il giudice verifica se la condizione di procedibilità sia stata soddisfatta e, in caso contrario, dichiara l’improcedibilità della domanda giudiziale. Tale requisito si considera soddisfatto se il primo incontro con il mediatore si conclude senza raggiungere un accordo di conciliazione. In ogni caso, il processo di mediazione non impedisce l’emissione di provvedimenti d’urgenza o cautelari, né la trascrizione della domanda giudiziale. 

Sono state previste sanzioni in capo alle parti che non partecipano alla mediazione (indipendentemente da quale soggetto sia onerato ad attivarla), da cui il giudice può trarre elementi probatori nel giudizio ai sensi del secondo comma dell’art. 116 cpc. 

Quando la mediazione è un requisito di procedibilità della domanda giudiziale proposta, si prevede che il giudice condanni la parte in causa che non abbia partecipato al primo incontro senza aver avuto un giustificato motivo a versare una somma parti al doppio del contributo unificato previsto per il giudizio in questione. 

Inoltre, su richiesta, il giudice può anche condannare la parte in causa, che risulti soccombente e che non abbia partecipato alla mediazione, al pagamento di una somma di denaro a favore della controparte, con determinazione equitativa da parte del giudice (ma non superiore al massimo delle spese del giudizio che siano maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione).

Altra novità concernente la mediazione dopo la riforma è inerente all’opposizione a decreto ingiuntivo, stabilendo che nel procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo è onere del creditore opposto avviare la mediazione.  In particolare, il legislatore ha stabilito che quando una parte intraprende un ricorso per decreto ingiuntivo la mediazione non è obbligatoria, collocando la mediazione solo dopo che il giudice ha deciso di concedere o meno la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo. 

La mediazione, quindi, diventa condizione di procedibilità solo nella eventuale fase di opposizione, che viene intrapresa per iniziativa del debitore contro il quale il creditore ha ottenuto il decreto ingiuntivo, ciò perché nel processo monitorio il contraddittorio è differito alla fase successiva e incerta dell’opposizione.

Quanto all’onere dell’avvio della mediazione nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, le Sezioni Unite civili della Cassazione, al termine della lunga motivazione, con la Sent. n. 19596 del 18 settembre 2020 hanno affermato il seguente principio di diritto: “Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 5, comma 1-bis, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l’onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo”.

Altra importante novità sul tema, riguarda la mediazione demandata, il percorso di mediazione che le Parti intraprendono su ordine del Giudice, in materie per le quali la mediazione non è obbligatoria. Il potere del Giudice di demandare le Parti in mediazione può essere esercitato, sia in primo grado che in sede di Giudizio di Appello, fino al momento della precisazione delle conclusioni, con il provvedimento dell’ordinanza motivata, in cui devono essere specificate le circostanze valutate – quali, la natura della causa, lo stato dell’istruzione, il comportamento delle parti e ogni altra circostanza. 

Dunque, la mediazione demandata dal giudice diventa condizione di procedibilità della domanda giudiziale. 

Pubblicato il

10 / 07 / 2023

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