Ammissione al privilegio fallimentare del Fondo di garanzia del Mediocredito Centrale previa revoca del finanziamento ed escussione della garanzia
di Dott.ssa Anna Di Stefano

Il tema del riconoscimento del privilegio ai finanziamenti assistiti da garanzia pubblica del Mediocredito e del SACE è stato affrontato dall’ordinanza n. 13180 del 15.05.2023 dalla Corte di Cassazione. E bene ricordare che tale garanzia, nel periodo della pandemia COVID-19, è stata fondamentale per consentire l’accesso delle imprese al credito e che alcune di queste imprese potrebbero trovarsi in difficoltà nel rimborso dei finanziamenti così contratti; pertanto, è da ritenere che il tema affrontato dalla suddetta ordinanza potrebbe essere di particolare interesse nel prossimo futuro.

L’art. 9 comma 5 del D. Lgs. 31.3.1998 n. 123 (G.U. 30.4.1998 n. 99) recante le Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell’articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, testualmente recita “Per le restituzioni di cui al comma 4 i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi del presente decreto legislativo sono preferiti a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall’articolo 2751-bis del codice civile e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi. Al recupero dei crediti si provvede con l’iscrizione al ruolo, ai sensi dell’articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, delle somme oggetto di restituzione, nonché delle somme a titolo di rivalutazione e interessi e delle relative sanzioni”, statuendo quindi, senza ombra di dubbio, la natura privilegiata di tale credito. Nello specifico si tratta di un credito che gode del privilegio generale mobiliare e del privilegio sussidiario immobiliare di cui all’art. 2776 c.c.

Il finanziamento bancario che nasce come chirografario, se non rimborsato, diviene privilegiato e il meccanismo si sviluppa mediante un procedimento complesso nel quale l’elemento primo e fondamentale è rappresentato dalla selezione dei beneficiari della garanzia pubblica. E dalla fase di natura strettamente amministrativa si giunge ad una fase negoziale che riguarda la stipula del contratto di finanziamento tra l’Istituto di credito garantito e il debitore.

La disfunzione di tale rapporto, in prima battuta, può emergere nella fase amministrativa, quando si è in presenza di una violazione del vincolo di scopo del finanziamento cui è connessa la garanzia, valga come esempio la presenza di documentazione incompleta e/o irregolare, circostanza che fa venir meno l’intervento per revoca. Ma ancora la disfunzione dal rapporto può attenere alla seconda fase negoziale quando l’impresa debitrice non prosegue nell’impegno di restituzione del finanziamento. Nei due casi il credito del garante è assistito dal privilegio per come già indicato.

Nel caso che occupa l’ordinanza n. 13180 del 15.05.2023 dalla Corte di Cassazione era stato l’Istituto di credito a domandare l’ammissione allo stato passivo del fallimento al grado privilegiato ma prima della escussione della garanzia. Questo a salvaguardia del Fondo di garanzia che, una volta escusso, si sarebbe poi surrogato sul presupposto della mancanza di influenza della revoca del finanziamento rispetto al riconoscimento del privilegio. La regolazione delle restituzioni con eventuale surroga del Fondo di garanzia nella posizione dell’Istituto bancario creditore dell’impresa fallita, in questo modo, rimarrebbe nella sfera dei rapporti tra creditore e garante.

La Cassazione ha rigettato tale interpretazione riprendendo anche un orientamento già assunto in precedenti ordinanze (vedasi Cass n. 2664 del 30.01.2019 e Cass. n. 1543 del 18.01.2022). Il privilegio in parola trova fonte nella legge. A ben vedere, infatti, il succitato art. 9 del D.lgs. 128 riconosce il diritto di prelazione in funzione del sostegno pubblico alle attività produttive, quindi, statuendo un privilegio solo al garante che, pagando l’Istituto di credito, è il destinatario finale del depauperamento patrimoniale legato all’estinzione dell’obbligazione, considerando questa data ragione di credito come portatrice di interessi particolarmente meritevoli di tutela.

Non potendosi prescindere dalla sussistenza di un effettivo sacrificio patrimoniale da parte del Mediocredito centrale (che è il gestore del Fondo di Garanzia costituito con patrimonio statale) ne deriva che il privilegio richiesto assiste solamente i crediti dello Stato per la restituzione delle erogazioni pubbliche precedentemente concesse.

In sostanza, in assenza di revoca del finanziamento, della escussione, poi, della garanzia e infine del pagamento dell’Istituto di credito da parte del garante, non venendo ad esistenza il diritto alla restituzione su cui è basato il privilegio previsto dal D. Lgs 123/98, l’ammissione allo stato passivo del credito vantato dalla banca non può che essere al grado chirografario.

Pubblicato il

12 / 06 / 2023

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