Il nuovo test per accedere alla composizione negoziata della crisi: il ruolo predittivo dell’imprenditore
di Dott. Raffaele De Luca

L’istituzione della piattaforma telematica nazionale, prevista dal DL 118/2021, utilizzabile volontariamente dagli imprenditori per accedere alla composizione negoziata della crisi, è sicuramente una delle innovazioni tecnologiche di maggior rilievo nel processo di condivisione delle e di comunicazione delle informazioni nel mondo delle imprese. L’imprenditore ha la possibilità di autodenunciare una situazione di crisi, o di precrisi, compilando preliminarmente un test autodiagnostico del proprio stato di salute attraverso la piattaforma telematica istituita dalle Camere di Commercio Nazionali.

All’interno di tale piattaforma viene resa disponibile una lista di controllo c.d. “particolareggiata”, contenente indicazioni operative per la redazione del piano di risanamento e per l’analisi della sua coerenza.

Tale lista di controllo deve, o dovrebbe, essere seguita dall’imprenditore nella redazione del piano di risanamento e l’esperto ne deve tener conto nella successiva verifica di coerenza e completezza.

Recentemente in data 21 marzo 2023 è stato pubblicato un nuovo decreto dirigenziale da parte del Ministero della Giustizia con il quale si forniscono nuove indicazioni operative sul “Test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento disponibile online”.

Rispetto al “test” del 2021, la nuova versione non ha come obiettivo quello di individuare una situazione di crisi, ma fornisce all’imprenditore uno strumento in grado di valutare in che misura sia ragionevolmente percorribile il risanamento dell’impresa.

Obiettivo del test è l’individuazione del grado di complessità del percorso di risanamento e in che modo intraprendere strategie imprenditoriali diverse rispetto al passato.

Il rapporto tra l’entità del debito oggetto di ristrutturazione e quella dei flussi finanziari liberi, determinerà pertanto i flussi che andranno a caratterizzare il percorso di risanamento dell’impresa. Tramite questo rapporto l’imprenditore dovrebbe avere la possibilità di individuare le grandezze e le relative componenti sulle quali intervenire e con quale grado di intensità. Inevitabilmente la crescita dei flussi liberi, intesi come la differenza tra i flussi di cassa delle attività operative e i flussi di cassa per investimento in capitale fisso, indirizzerà la relativa strategia di risanamento, suggerendo nel caso di specie la riduzione o il riscadenziamento dell’esposizione debitoria.

Nella logica “test” la sostenibilità del debito è condizione essenziale della continuità aziendaleed è pertanto fondamentale comprendere quali siano le determinanti dei flussi e il debito oggetto di ristrutturazione.  Il primo indice che deve necessariamente avere un valore positivo è ilMargine Operativo Lordo.  Tale indice, al netto degli investimenti annui a regime e del pagamento delle imposte sul reddito, deve assumere un valore positivo, in assenza del quale non ci sarebbe equilibrio economico e di conseguenza sarà necessario effettuare riflessioni in ordine alla praticabilità della cessione dell’azienda ovvero del risanamento. Secondo il recente decreto, il grado di risanamento si ottiene dal quoziente tra A e B, come di seguito esposti:

Entità del debito da ristrutturare (A)

+ Debito scaduto (con separata indicazione di quello iscritto a ruolo)

+ Debito riscadenzato od oggetto di moratoria

+ Linee di credito bancarie utilizzate delle quali non ci si attende il rinnovo

+ Rate di mutuo-finanziamento e canoni di leasing finanziario, in scadenza nei successivi due anni

+ Investimenti relativi alle iniziative industriali e di riorganizzazione del lavoro che si intendono adottare, dedotte le sovvenzioni e i contributi che l’imprenditore prevede di conseguire a fronte degli investimenti

– Ammontare delle risorse ritraibili dalla dismissione di cespiti (immobili, partecipazioni, impianti e macchinario) o rami di azienda compatibili con il fabbisogno industriale

– Disponibilità finanziarie, nuovi conferimenti e finanziamenti, anche postergati, previsti

– Stima dell’eventuale margine operativo netto negativo nel primo anno, comprensivo dei componenti non ricorrenti

I flussi annui al servizio del debito (B)

+ Stima del Margine Operativo Lordo prospettico normalizzato annuo, prima delle componenti non ricorrenti, a regime

– Investimenti di mantenimento annui a regime

– Imposte sul reddito annue che dovranno essere assolte

Il nuovo schema introdotto dal decreto dirigenziale del 21 marzo 2023 ha introdotto nel foglio di calcolo del “Test” una serie di novità rispetto al prospetto di calcolo precedente.  

I canoni di leasing finanziario, quale componente in aumento del debito da risanare in scadenza nei successivi due anni. Tali canoni sono da intendere non tanto come il corrispettivo della locazione ma come la modalità di restituzione di un finanziamento destinato all’acquisizione del bene oggetto del leasing.

Le disponibilità finanziarie (ad esempio disponibilità liquide e crediti fiscali) alla data di riferimento del Test, le quali rappresentano una componente in diminuzione dell’ammontare dell’indebitamento calcolato al numeratore.

La previsione di investimenti legati alla riorganizzazione del lavoro da indicare al netto di sovvenzioni e contributi che l’imprenditore prevede di conseguire a fronte degli investimenti.

Il decreto stabilisce che l’impresa è prospetticamente in equilibrio economico, quando presenta a decorrere almeno dal secondo periodo flussi annui, di cui a [B], superiori a zero e destinati a replicarsi nel tempo, il grado di difficoltà del risanamento è determinato dal rapporto tra il debito oggetto di ristrutturazione [A] e l’ammontare annuo dei flussi al servizio del debito [B].

In tale scenario si colloca il ruolo predittivo dell’imprenditore, quando ai sensi dell’art. 12 Dlgs 12 gennaio 2019 si rivolge alla CCIAA per la nomina dell’Esperto, nell’interesse dei soci, in quanto ritiene di trovarsi in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l’insolvenza e risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa. Quando invece nel corso della composizione negoziata, in pendenza di trattative, risulta che l’imprenditore è insolvente, lo stesso deve gestire l’impresa nel prevalente interesse dei creditori.

Pubblicato il

29 / 05 / 2023

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