GLI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI – LINEE GENERALI E FASI DELLA PROCEDURA DI OMOLOGAZIONE
di Avv. Giuseppe Di Carlo

Gli accordi di ristrutturazione dei debiti, la cui disciplina è compresa all’interno del Titolo IV, Capo I, Sezione II del D.lgs. n. 14/ 2019 (Codice della Crisi d’Impresa o in forma abbreviata CCII), sono strumenti di natura negoziale che hanno la finalità di ridurre l’esposizione debitoria dell’impresa e di assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria della stessa. 

In altri termini, la ratio dello strumento è quella di consentire il salvataggio dell’impresa e di sanarne la crisi, garantendo ai creditori non aderenti all’accordo l’integrale soddisfazione del proprio credito.

Gli accordi possono essere proposti dall’imprenditore, anche non commerciale e diverso dall’imprenditore minore, in stato di crisi o di insolvenza.

Secondo l’art. 2 CCII è imprenditore minore quell’imprenditore che presenta congiuntamente i seguenti requisiti:

  1. attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro 300.000,00 nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore;
  2. ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro 200.000,00 nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore;
  3. ammontare di debiti anche non scaduti non superiore a 500.000,00.

Gli strumenti di cui si discute devono contenere l’indicazione degli elementi del piano economico – finanziario che ne consentono l’esecuzione.

Il piano economico – finanziario deve avere necessariamente data certa, deve essere redatto secondo le modalità previste dall’art. 56 CCII e deve indicare:

  1. la situazione economico – patrimoniale e finanziaria dell’impresa;
  2. le principali cause della crisi;
  3. le strategie d’intervento e i tempi necessari per assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria;
  4. i creditori e l’ammontare dei crediti dei quali si propone la rinegoziazione e lo stato delle eventuali trattative, nonché l’elenco dei creditori estranei, con l’indicazione delle risorse destinate all’integrale soddisfacimento dei loro crediti alla data di scadenza;
  5. gli apporti di nuova finanza;
  6. i tempi delle azioni da compiersi, che consentono di verificarne la realizzazione, nonché gli strumenti da adottare nel caso di scostamento tra gli obiettivi e la situazione in atto;
  7. il piano industriale e l’evidenziazione dei suoi effetti sul piano finanziario.

Al piano economico – finanziario devono essere allegati i documenti di cui all’art. 39, commi 1 e 3, CCII.

Un professionista indipendente e neutrale deve attestare la veridicità dei dati aziendali, la fattibilità del piano e l’idoneità dello stesso ad assicurare l’integrale pagamento dei creditori estranei, da eseguirsi:

  • entro 120 giorni dall’omologazione, in caso di crediti già scaduti a quella data;
  • entro 120 giorni dalla scadenza, in caso di crediti non ancora scaduti alla data di omologazione.

Nonostante la natura negoziale, gli accordi di ristrutturazione dei debiti vanno omologati dal Tribunale (con apposita sentenza) secondo un procedimento che, sinteticamente, prevede:

  1. il deposito presso il Tribunale, nel cui circondario il debitore ha il centro degli interessi principali, di un ricorso ex art. 40 CCII contenente la domanda di accesso alla procedura:
    • con un accordo di ristrutturazione dei debiti già concluso con i creditori, o
    • con un accordo in itinere (domanda in bianco) a seguito del quale il Tribunale, su richiesta del debitore, fissa con decreto un termine tra i 30 e i 60 giorni, prorogabile di non oltre 60 giorni per giustificati motivi, entro il quale il debitore deve depositare l’accordo;
  2. la pubblicazione dell’accordo presso il Registro delle Imprese tenuto dalla competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, l’avviso ai creditori dell’avvenuta pubblicazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo posta elettronica certificata e l’eventuale nomina di un Commissario Giudiziale;
  3. l’omologazione dell’accordo ad opera del Tribunale mediante la pubblicazione di apposita Sentenza quando alternativamente:
    • all’accordo abbia aderito un numero di creditori che rappresenti almeno il 60% del totale dei crediti (Accordo Ordinario ex art. 57 CCII);
    • all’accordo abbia aderito un numero di creditori che rappresenti il 30% del totale dei crediti (Accordo Agevolato ex art. 60 CCII) e quando il debitore non abbia proposto la moratoria dei creditori estranei all’accordo e non abbia altresì richiesto l’applicazione delle misure protettive temporanee di cui all’art. 54 del CCII;
    • all’accordo abbia aderito un numero di creditori che rappresenti il 75% di tutti i creditori collocati in categorie contraddistinte da omogeneità di posizione giuridica e di interessi economici ed il debitore abbia contestualmente richiesto che gli effetti dello stesso siano estesi anche ai creditori non aderenti che appartengano alla medesima categoria (Accordo ad efficacia estesa di cui all’art. 61 CCII);
  4. l’esecuzione dell’accordo con il pagamento dei singoli creditori aderenti nelle percentuali concordate.

Sono, invece, fasi eventuali:

  • la modifica dell’accordo dopo l’omologazione con il rinnovo dell’attestazione da parte del professionista;
  • la rinuncia alla domanda, fatta salva la volontà di proseguire il procedimento manifestata dagli intervenuti o dal Pubblico Ministero per l’aperura della liquidazione giudiziale, con contestuale emissione del decreto di estinzione della procedura da parte del Tribunale (art. 43 CCII);
  • l’opposizione alla domanda di omologazione dell’accordo proponibile dai creditori e da ogni altro soggetto interessato con memoria da depositare entro 30 giorni dall’iscrizione dell’accordo nel Registro delle Imprese (art. 48, comma 4, CCII);
  • il reclamo contro l’omologazione dell’accordo avanti la competente Corte di Appello da proporre entro 30 giorni dall’omologazione (art. 51 CCI);
  • l’eventuale richiesta di sospensione dell’accordo da proporsi con reclamo per il reclamante e con l’atto di costituzione per le altre parti da disporsi con Sentenza (art. 52 CCI);
  • la risoluzione dell’accordo e/o l’apertura della liquidazione giudiziale.

Pubblicato il

17 / 04 / 2023

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