La Composizione Negoziata della Crisi: il ruolo dell’Esperto e dell’Advisor Legale
di Avv. Marta Pozzoni

Come noto, il Codice della Crisi di Impresa e dell’Insolvenza ha introdotto agli artt. 12 e ss. una nuova procedura per incentivare l’imprenditore ad attivarsi spontaneamente in caso di segnali di crisi: la Composizione Negoziata della Crisi d’Impresa (CNC).

La CNC è una procedura volontaria che può essere attivata dall’imprenditore in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico finanziario tali da rendere probabile la crisi o l’insolvenza e ove risulti ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa.

Non è una procedura concorsuale, bensì una procedura stragiudiziale, volontaria di negoziazione, volta a condurre l’imprenditore, agricolo o commerciale, sopra o sottosoglia, a perseguire il risanamento dell’impresa mediante la continuità aziendale.

All’interno di tale panorama, come detto, l’intervento del tribunale è solo eventuale[1].

Alla procedura si accede, infatti, tramite istanza telematica alla Camera di Commercio che procede a nominare un Esperto indipendente, ex art. 16 CCII, preposto allo svolgimento di trattative tra l’imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati.

Divengono quindi fondamentali i ruoli dell’Esperto e dell’Advisor Legale del creditore.

Quest’ultimo deve conoscere le peculiarità della normativa in esame al fine di tutelare al meglio le ragioni creditorie del proprio assistito, anche alla luce delle ipotetiche asimmetrie informative proprie di uno strumento, come la CNC, volutamente semplificato e deformalizzato.

Risulta indispensabile analizzare la figura dell’Esperto, il cui ruolo non è quello di un organo di garanzia, bensì quello di un professionista che deve agevolare le trattative.

Egli non è infatti tenuto a impostare il piano di risanamento, diversamente da quanto richiesto nel concordato preventivo al Commissario Giudiziale, il quale deve affiancare il debitore e i creditori nella negoziazione del piano, formulando, ove necessario, suggerimenti per la sua redazione.

L’Esperto non deve neppure occuparsi della circolarizzazione dei crediti e della verifica dei dati contabili.

Per di più, considerato che l’ingresso nella CNC non determina per il debitore alcuno spossessamento, neppure attenuato, del proprio patrimonio, l’Esperto non è chiamato a redigerne l’inventario e non ha alcun potere ispettivo o interdittivo, ben potendo l’imprenditore, assolto il mero obbligo informativo, effettuare pagamenti “preferenziali”, costituire garanzie ed effettuare atti dispositivi.

Rimane ferma la sola possibilità per l’Esperto di pubblicare sulla piattaforma telematica la propria dichiarazione di dissenso rispetto al compimento dei predetti atti, ove li ritenga non coerenti rispetto alle trattative o alle prospettive di risanamento.

L’Esperto non è inoltre tenuto a interagire con l’organo giudiziario, se non nei casi di attivazione delle misure protettive e del procedimento autorizzatorio al compimento di specifici atti.

Nonostante tali premesse, il ruolo dell’Esperto è comunque carico di responsabilità.

Tale professionista è in prima linea nell’accertamento in capo all’imprenditore del requisito oggettivo di ammissibilità alla CNC, da un lato, per quanto concerne la condizione di squilibrio patrimoniale ed economico finanziario dell’impresa, dall’altro, per quanto riguarda la valutazione del progetto di risanamento dell’impresa, progetto che deve essere ragionevolmente perseguibile ai sensi dell’art. 12 CCII.

L’art. 17, co. 5°, CCII dispone, infatti, che l’Esperto, accettato l’incarico, convochi l’imprenditore per valutare l’esistenza di una concreta prospettiva di risanamento, anche alla luce delle informazioni assunte dall’organo di controllo e dal revisore legale, ove presenti.

È il debitore, ai sensi dell’art. 17 CCII, a dover necessariamente depositare, con l’istanza di nomina, un progetto di piano di risanamento e una relazione chiara e sintetica sull’attività in concreto svolta, recante altresì un piano finanziario per i successivi sei mesi.

A fronte dell’analisi di tale documentazione, qualora l’Esperto ritenga che le prospettive di risanamento siano concrete, incontra le altre parti interessate al processo di risanamento, altrimenti chiude la composizione.

In tale prima fase, l’Esperto è, pertanto, l’unico soggetto deputato a verificare la concretezza della risanabilità prospettica ed è responsabile di tale giudizio che determina la prosecuzione dell’iter di negoziazione, periodo durante il quale il debitore proseguirà l’esercizio dell’impresa esponendo il ceto creditorio al possibile rischio di un aggravamento del dissesto.

Come detto, tuttavia, il giudizio che l’Esperto formula in questa sede è fondato esclusivamente sullo stato degli atti, ovvero sulla documentazione prodotta dal debitore[2], sul progetto di piano e sulle informazioni aggiuntive acquisite in occasione dei primi colloqui con il debitore stesso ed i suoi professionisti.

La fase di avvio delle trattative risulta, quindi, un momento delicato per il creditore e per la tutela dei suoi diritti.

Il debitore, infatti, conserva la gestione ordinaria e straordinaria dell’impresa e non sussiste in capo allo stesso alcun obbligo informativo periodico in merito situazione patrimoniale e finanziaria dell’impresa e sull’andamento delle iniziative che intende adottare nel semestre successivo all’ingresso nella CNC[3].

La delicata posizione del creditore scaturisce altresì dalle seguenti circostanze:

– non sussiste in capo all’Esperto un obbligo di convocazione del creditore, in quanto egli è tenuto a incontrare “le altre parti interessate” al processo di risanamento, non necessariamente tutti i creditori;

– la legge prescrive l’obbligo di riservatezza delle trattative, con verbalizzazioni delle riunioni in forma sommaria, senza dar conto del contenuto dei documenti prodotti ed esaminati dal debitore e dalle parti interessate.

Tanto premesso, è possibile enucleare alcune primarie linee operative volte a garantire la tutela del creditore mediante l’interlocuzione diretta tra il suo Advisor e l’Esperto.

Il creditore deve infatti poter interloquire subito e senza indugio con l’Esperto, formulando specifiche richieste dirette a riscontrare un effettivo progetto di risanamento dell’impresa.

Potrebbe risultare opportuno che l’Advisor del creditore:

– chieda di partecipare alle trattative adducendo l’interesse alle stesse del proprio assistito;

– accerti che l’Esperto abbia chiesto alle parti interessate specifica autorizzazione ad adottare modalità telematiche di riunione, assistite da forme di verbalizzazione analitiche, complete della documentazione ivi prodotta;

–  solleciti l’Esperto a rendere note le conclusioni, e le sottese ragioni, cui è pervenuto nel formulare il primo giudizio di ragionevole perseguibilità del progetto di risanamento del debitore;

– stimoli l’Esperto, tenuto conto della durata massima delle trattative (ai sensi dell’art. 17, co. 7°, CCII centottanta giorni prorogabili), a spiegare, con cadenza periodica, le ragioni per le quali ritiene che permangano le prospettive di risanamento dell’impresa.

– inviti l’Esperto, o direttamente il debitore, a produrre periodicamente relazioni aggiornate sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’impresa.

In conclusione, come anticipato, anche l’Advisor del creditore può giocare un ruolo decisivo, in primis, sollecitando l’Esperto nella conduzione delle trattative, al fine della verifica delle condizioni per una proficua prosecuzione delle stesse, in secundis, nell’eventualità in cui il debitore richieda l’accesso al Concordato Semplificato, nel supportare il tribunale in sede di omologazione, fornendo gli elementi utili per la comprensione dell’esatto svolgimento delle trattative svolte nella CNC.

È possibile concludere altresì che la CNC rappresenta il banco di prova di tenuta dell’intero sistema concorsuale, trattandosi di un percorso di negoziazione innovativo, la cui conduzione appare oggettivamente non facile, sia per le competenze specifiche che richiede, sia per la tecnicità degli strumenti concorsuali adottabili al termine del percorso.

Se è vero che, nelle intenzioni del legislatore, essa dovrebbe rappresentare uno strumento-filtro, funzionale alla individuazione di una soluzione dello stato di crisi o di insolvenza, diviene decisivo il momento in cui l’imprenditore vi accede, una scelta rimessa alla valutazione discrezionale dello stesso.


[1] L’intervento del tribunale è previsto nelle ipotesi di conferma delle misure protettive richieste dal debitore e di autorizzazione alla stipula degli atti indicati nell’art. 22 del CCII, quali finanziamenti prededucibili o stipula di atti diretti al trasferimento dell’azienda.

[2] L’imprenditore, al momento della presentazione dell’istanza, inserisce nella piattaforma telematica:

a) i bilanci degli ultimi tre esercizi, se non già depositati presso l’ufficio del registro delle imprese, oppure, per gli imprenditori che non sono tenuti al deposito dei bilanci, le dichiarazioni dei redditi e dell’IVA degli ultimi tre periodi di imposta, nonché una situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre sessanta giorni prima della presentazione dell’istanza;

b) un progetto di piano di risanamento e una relazione chiara e sintetica sull’attività in concreto esercitata recante un piano finanziario per i successivi sei mesi e le iniziative che intende adottare;

c) l’elenco dei creditori, con l’indicazione dei rispettivi crediti scaduti e a scadere e dell’esistenza di diritti reali e personali di garanzia;

d) una dichiarazione sulla pendenza, nei suoi confronti, di ricorsi per l’apertura della liquidazione giudiziale o per l’accertamento dello stato di insolvenza e una dichiarazione con la quale attesta di non avere depositato ricorsi ai sensi dell’articolo 40 CCII;

e) il certificato unico dei debiti tributari;

f) la situazione debitoria complessiva richiesta all’Agenzia delle entrate-Riscossione;

g) il certificato dei debiti contributivi e per premi assicurativi;

h) un estratto delle informazioni presenti nella Centrale dei rischi gestita dalla Banca d’Italia non anteriore di tre mesi rispetto alla presentazione dell’istanza.

[3] Ciò a differenza di quanto accade nel concordato preventivo, ove è previsto il deposito di relazioni periodiche, anche in merito alle modalità di gestione dell’impresa, così da evitare pregiudizio alla sostenibilità economico-finanziaria dell’attività.

Pubblicato il

06 / 03 / 2023

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