Le garanzie MCC nella gestione degli UTP: profili operativi
di Dott. Raffaele De Luca

Come noto, la garanzia del Fondo ex legge 662/96 è una agevolazione del Ministero dello sviluppo economico, che è concessa a fronte di finanziamenti erogati da banche, società di leasing e altri intermediari finanziari. Sulla parte garantita dal Fondo non possono essere acquisite garanzie reali, assicurative o bancarie. Possono essere garantite le imprese di micro, piccole o medie dimensioni (PMI), iscritte al Registro delle Imprese, e i professionisti titolari di partita IVA.

Tale strumento, utilizzato in particolar modo durante la crisi pandemica per sostenere le imprese in stato di difficoltà, rappresenta oggi una delle principali variabili, legate alla gestione dei crediti Unlikely to Pay.

Il Fondo di Garanzia per le PMI di MCC, già attivo da tempo prima della crisi pandemica, gioca pertanto un ruolo cruciale non solo nella gestione dei crediti deteriorati ma anche da un punto di vista di politica economica, perché il rischio di credito grava soprattutto, per non dire esclusivamente, sullo Stato.

Ma cosa succede quando troviamo un credito UTP garantito dal Fondo PMI – MCC?

Innanzitutto è bene precisare che il credito vantato dal Fondo, essendo un credito di natura pubblica, è assistito da privilegio generale, in virtù di espressa disposizione legislativa, ai sensi dell’art. 8-bis del decreto legge 24/1/2015 n. 3, convertito con modificazioni nella legge 24/3/2015, n. 33 (in SO n.15, allegato alla G.U. 25/03/2015, n. 70).

Da un punto operativo la questione pertanto diviene di particolare importanza in relazione a quelle che possono essere le varie fasi di gestione della vita di un credito UTP.

Nel caso di proposte transattive, ad esempio, avanzate da parte dei beneficiari finali della garanzia o dai fideiussori degli stessi ai fini di una liberazione anche parziale dall’impegno fideiussorio, è necessario che le stesse, a pena di improcedibilità, prima di essere sottoposte alla delibera del FdG-MCC siano valutate positivamente dai soggetti richiedenti (le banche) e che siano presentate al FdG-MCC entro i termini previsti per la richiesta di attivazione della garanzia.

Tali termini per l’attivazione della garanzia sono di fondamentale importanza e la procedura è ben codificata: occorre innanzitutto utilizzare esclusivamente il portale del Fondo, ma soprattutto, a pena di decadenza della garanzia, la richiesta di attivazione deve essere inviata al Fondo entro 9 mesi dalla data in cui si è verificato l’evento di rischio per le operazioni senza piano d’ammortamento ed entro 18 mesi dalla data in cui si è verificato l’evento di rischio per le operazioni con piano d’ammortamento.

Ma cos’è l’evento di rischio?

Da un punto di vista pratico, per le operazioni finanziarie con piano d’ammortamento (ad. esempio mutui e finanziamenti), l’evento di rischio è rappresentato dalla prima rata scaduta e non pagata in via continuativa per 90 gg, mentre nel caso di operazioni finanziarie senza piano di ammortamento (ad. esempio per fidi di cassa e anticipi su fatture) l’evento di rischio è rappresentato dall’invio della revoca e/o della risoluzione da parte della banca al beneficiario finale o dal mancato rientro alla scadenza pattuita dell’affidamento concesso. Nelle casistiche precedenti se il beneficiario finale/cliente salda o rientra integralmente degli sconfini entro i termini, l’istituto di credito non è tenuto alla comunicazione dell’evento di rischio. A pena di inefficacia, i soggetti richiedenti devono comunicare al Gestore – MCC, mediante Portale FdG, l’evento di rischio entro 3 mesi dalla data del suo accadimento.

Dal momento in cui è comunicato l’evento di rischio si attiva pertanto un timing di gestione del credito UTP. Tale timing è dettato dalla necessità di rispettare i termini imposti dal Fondo al fine di evitare che la garanzia prestata possa diventare inefficace. Se pertanto ci troviamo innanzi al diffuso fenomeno di un finanziamento garantito da MCC e rispetto al quale è stata inviata al beneficiario finale un’intimazione di pagamento per rate scadute ed è stata dunque effettuata la comunicazione dell’evento di rischio entro i termini previsti dal fondo, scattano 18 mesi di gestione potenziale del credito, durante i quali poter valutare di escutere la garanzia del Fondo anche sulla base dei ritorni negoziali e dello stato di salute finanziaria ed economica del beneficiario finale. 

A questo punto gli scenari sono diversi.

Nel caso in cui il beneficiario finale saldi l’arretrato, l’istituto di credito comunica al Fondo l’avvenuto saldo e pertanto si azzera il timing per l’attivazione della garanzia.

Nel caso in cui invece il beneficiario finale, sia ammesso ad una procedura concorsuale, gli istituti di credito devono inserire nell’istanza di ammissione al passivo o negli atti equivalenti, la precisazione che l’operazione è assistita dalla garanzia del Fondo pubblico ex L.662/96 e che, a seguito dell’escussione della stessa, il Fondo acquisirà automaticamente il diritto di rivalersi sulla impresa inadempiente per il recupero della somma versata, a titolo di escussione, mediante autonoma istanza (anche tardiva).

 Una volta ammessi alla procedura (Sentenza di dichiarativa di Fallimento o Decreto del Tribunale di ammissione al concordato preventivo) decorre un termine di 6 mesi per l’escussione della garanzia.

Situazioni particolari si presentano infine nel caso di prolungamenti o sospensioni della garanzia:

  • nel primo caso l’istituto di credito può presentare richiesta di prolungamento della durata della Garanzia Diretta, a seguito del prolungamento della durata di operazioni finanziarie relative a soggetti beneficiari finali che risultino in stato di temporanea difficoltà (rate scadute e non pagate, sconfinamenti, ecc.). Anche in questo caso è fondamentale aver comunicato preventivamente l’evento di rischio per beneficiare di un termine più lungo (9 o 18 mesi a seconda della natura dell’operazione) o in assenza della precedente comunicazione dell’evento di rischio presentare la richiesta di prolungamento, comunque, entro il termine per la comunicazione dello stesso;
  • nel secondo caso, l’istituto di credito può presentare richiesta di sospensione del termine previsto per la presentazione della richiesta di attivazione della Garanzia Diretta, qualora stia valutando la proposta di un piano di ristrutturazione del debito o un piano di rientro del debito presentata dal soggetto beneficiario finale o sia in attesa dell’esito di un giudizio relativo ad un eventuale contenzioso con il soggetto beneficiario finale, a seguito dell’invio di comunicazioni inviate da parte dell’istituto di credito.

Si può concludere questa breve panoramica, rilevando come il verificarsi dell’evento di rischio sia strettamente connesso alla fase embrionale della crisi di impresa.  Tuttavia, molto spesso gli istituti di credito in questa fase di vita del credito UTP, prima di procedere all’attivazione della garanzia MCC e alla relativa escussione hanno la necessità di predisporre tutte le attività necessarie per poter classificare a sofferenza l’impresa (intimazioni di pagamento, revoca degli affidamenti, decadenza dal beneficio del termine). Ciò comporta inevitabilmente la creazione di un Cluster UTP all’interno del quale si rinvengono imprese in procinto di essere classificate a sofferenza.

Tale situazione sta generando e continuerà a generare, in particolar modo rispetto alle procedure concorsuali, una massa di crediti privilegiati a favore dello Stato (per effetto dell’istituto della surrogazione legale) rispetto ai quali occorrerà necessariamente avere un approccio mirato con l’impresa in crisi.

A ciò si aggiungano i notevoli ritardi nelle risposte del Fondo – in parte dovuti alla notevole mole di istanze presentate tramite il portale del Fondo – rispetto alle richieste provenienti dagli Istituti di Credito, che inevitabilmente alterano lo scenario liquidatorio o di continuità di un’impresa.

Sarebbe pertanto opportuno, a parere di chi scrive, integrare operativamente la gestione dei crediti UTP con il panel di crediti derivanti dalle garanzie statali al fine di poter gestire proattivamente l’incubazione della crisi di impresa e armonizzare l’attività di risanamento, ove possibile, con risposte certe e tempestive.

Pubblicato il

20 / 02 / 2023

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