Gli effetti del Piano di Ristrutturazione soggetto ad omologazione sui nuovi finanziamenti e sui finanziamenti pendenti: le prospettive dell’Istituto nella gestione dei crediti UTP
di Avv. Anna Caffini

N.5/2022

Prima di procedere all’esposizione degli effetti del c.d. Piano di ristrutturazione omologato (il “Piano”) sui finanziamenti nuovi e pendenti, è necessaria una breve disamina di tale Istituto, così come verrà introdotto nel nostro Ordinamento sulla base dell’art. 16 dello “Schema di recepimento della Direttiva UE 2019/1023”, che mira ad inserire un Capo I-bis nel Titolo IV della Parte Prima del Codice della Crisi e dell’Insolvenza (CCII), così introducendo i nuovi articoli 64-bis e 64-ter.

Il nuovo istituto prevede la possibilità di delineare un quadro di ristrutturazione in grado di prescindere dalle regole distributive tipiche delle altre procedure concorsuali, purché tutte le parti interessate in ciascuna classe di voto abbiano espresso la propria approvazione.

Il presupposto soggettivo per l’applicazione dell’Istituto è, naturalmente, la condizione di debitore, ferma restando la presenza di specifiche previsioni applicabili all’imprenditore.

Il Piano, in ogni caso, è destinato agli imprenditori commerciali sopra soglia e dunque ai soggetti fallibili che si trovano in stato di crisi o di insolvenza ai sensi dell’art. 2, c.1 lettere a) e b) del Codice della Crisi e dell’Insolvenza.

Lo scopo dell’Istituto è quello di consentire la distribuzione del ricavato del Piano di Ristrutturazione derogando ai principi generali di cui agli artt. 2740 e 2741 c.c., ovvero i principi della responsabilità patrimoniale e della par condicio creditorum, salvo le cause legittime di prelazione.

Infatti, il Piano potrà prevedere la parziale soddisfazione dei creditori muniti di privilegio (pegno o ipoteca), purché in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione dei beni o dei diritti su cui sussiste la causa di prelazione. La quota residua viene inserita tra le pretese chirografarie. 

In ogni caso, il Piano dovrà essere impostato obbligatoriamente con la suddivisione dei creditori in classi sulla base della loro posizione giuridica e dei loro omogenei interessi economici.

Un aspetto particolarmente interessante dell’Istituto è che questo consente un largo spazio di manovra all’imprenditore, proprio grazie alla possibilità di derogare al principio della par condicio creditorum.

Difatti, attraverso la divisione in classi omogenee, l’imprenditore può scegliere di promettere ad alcuni creditori di essere pagati in tempi rapidi, mentre ad altri, tipicamente creditori strategici, possono essere offerte condizioni differenti, compatibili con l’obiettivo di portare al riequilibrio della situazione.

Analogamente, anche le banche potranno ricevere trattamenti differenziati. Emerge quindi, con riguardo a quest’ultima eventualità, un evidente profilo di interesse dell’Istituto nell’ambito della gestione dei crediti da parte di banche e operatori specializzati, specialmente in relazione all’impatto che questo può avere sull’attività di credit recovery.

Sul piano procedurale, viene fatto rimando alle disposizioni applicabili al Concordato Preventivo, prevedendo quindi l’avvio attraverso identico ricorso depositato presso il Tribunale, allegando i medesimi documenti. È prevista ugualmente anche la necessità di allegare una relazione che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano rilasciata da un professionista indipendente.

Successivamente, una volta valutata dal Tribunale la ritualità e correttezza della proposta, si procede alla nomina del Commissario Giudiziale e alla formazione delle Classi.

Nell’ambito di tale procedura, l’imprenditore conserva sia la gestione ordinaria, sia la gestione straordinaria dell’impresa, sussistendo solo l’obbligo di informare preventivamente per iscritto il Commissario Giudiziale del compimento di atti di straordinaria amministrazione non coerenti con il Piano, nonché dell’eventuale esecuzione di pagamenti.

Le operazioni di voto seguono la disciplina degli artt. 107-109 c. 5,6,7 e 110-111 CCII.

Il Tribunale omologa il piano di ristrutturazione se tutte le classi esprimono la propria unanime approvazione.

Tale unanime approvazione per verificarsi richiede alternativamente o i) la maggioranza dei crediti ammessi al voto per ciascuna classe o ii) il voto favorevole di 2/3 dei crediti dei creditori votanti, a condizione che abbiano votato i creditori titolari di almeno la metà del totale dei crediti della medesima classe.  

È opportuno precisare che, qualora non si riesca a conseguire l’approvazione all’unanimità, si applica l’art. 64-ter, che apre la strada a due soluzioni.

La prima soluzione attribuisce all’imprenditore la facoltà – entro il termine di 15 giorni dal deposito della relazione sull’esito della votazione – se ritiene di avere in realtà raggiunto il quorum richiesto ex lege, di insistere per l’omologazione, di fatto invitando il Tribunale a procedere al riconteggio dei voti.

La seconda (e alternativa) soluzione a disposizione dell’imprenditore, è quella di modificare la domanda originaria, chiedendo così l’emissione del relativo decreto di apertura.

Tratteggiate le linee fondamentali dell’Istituto, tenendo presente che la disciplina risente dei numerosi rinvii a quella adottata nell’ambito del Concordato Preventivo, si analizzano di seguito le sue ripercussioni sui finanziamenti pendenti e sui nuovi finanziamenti.

Per quanto riguarda i finanziamenti pendenti, il primo rilievo è che, poiché l’imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria dell’impresa, egli è legittimato a continuare l’esecuzione dei contratti in corso, anche nel caso in cui producano passività o ciò comporti atti di straordinaria amministrazione.

Infatti, con riguardo Piano di Ristrutturazione Omologato, non viene fatto alcun rimando alla disciplina dell’art. 94 CCII, che prevede l’autorizzazione giudiziale per tutti i mutui che l’imprenditore intende assumere o proseguire.

Dunque, i contratti di finanziamento pendenti all’apertura della Procedura proseguono secondo la loro originaria disciplina, anche se hanno scadenza successiva (vedasi il caso di mutui in corso di ammortamento).

Tali contratti potranno essere eseguiti senza dover richiedere autorizzazioni esterne, anche qualora comportino il compimento di atti di straordinaria amministrazione.

Infatti, il dissenso (eventuale) del Commissario Giudiziale può condurre alla revoca del provvedimento di ammissione alla procedura, ma non impatta sulla validità e opponibilità dell’atto di straordinaria amministrazione.

I contratti di finanziamento pendenti hanno anche la caratteristica di essere idonei in tale contesto a legittimare i pagamenti dei debiti pregressi, come le rate di un mutuo in mora, gli insoluti impagati prima della Procedura, poiché non viene mai richiamato l’art. 100 CCII, che condiziona tali attività a specifica autorizzazione giudiziale.

Inoltre, se i contratti di finanziamento conseguono le autorizzazioni giudiziali ex art. 99 e 101 CCII essi avranno l’attitudine a generare crediti prededucibili.

Si rileva poi la circostanza che gli atti posti in essere in esecuzione di un contratto di finanziamento pendente (e.g. pagamento o costituzione di garanzie) non sono passibili di Revocatoria Fallimentare e di Revocatoria Ordinaria se si verifica consecutivo Fallimento (cfr. Art. 166, c. 3, lett. e CCII).

Per quanto riguarda i nuovi finanziamenti, è interessante rilevare anzitutto che la libertà per l’imprenditore di portare avanti atti di straordinaria e ordinaria amministrazione senza autorizzazione giudiziale, comporta la conseguenza che egli sia appunto libero di accedere a nuovi finanziamenti.

Sempre in forza di tale libertà, l’imprenditore è altresì legittimato a procedere all’effettuazione di pagamenti e alla costituzione di garanzie.

A ciò si aggiunga che, sempre alla luce del fatto che l’imprenditore è libero di portare avanti atti sia di ordinaria, sia straordinaria amministrazione, non rileva l’eventuale dissenso del Commissario Giudiziale (che viene meramente interpellato nell’ambito degli atti di straordinaria amministrazione) sulla validità e opponibilità dell’atto.

Anche nel caso dei nuovi finanziamenti sussiste la collocabilità in prededuzione del credito a condizione dell’ottenimento delle autorizzazioni ex art. 99 e 101 (resi applicabili al Piano dall’art. 64-bis, c.9 CCII), nonché l’applicabilità dell’esenzione dalla Revocatoria Fallimentare e Ordinaria in caso di consecutivo fallimento per effetto dell’art. 166, c.3, lett. e) CCII (così come modificato dall’art. 27 del c.d. Schema di recepimento della Direttiva UE 2019/1023).

Infine, l’art. 64-bis, c. 9 ha reso applicabile l’art. 98 CCII nell’ambito della Procedura oggetto della presente disamina, con la conseguenza che è possibile il pagamento dei crediti prededucibili sorti nel corso del Piano alla scadenza prevista dalla legge o dal contratto[1].  

Orbene, il quadro delineato consente di percepire la possibilità che l’Istituto impatti positivamente sulla messa in bonis dell’impresa, in quanto permette all’imprenditore soggetto alla Procedura di accedere più liberamente a nuovi finanziamenti.

Si possono ipotizzare ripercussioni positive anche per quanto riguarda l’attività di credit recovery nel settore delle esposizioni UTP, poiché l’esecuzione dei contratti di mutuo è resa più agevole e fluida dalla riconosciuta libertà per l’imprenditore di porre in essere autonomamente tanto atti di ordinaria, quanto atti di straordinaria amministrazione.

Ne discende una potenziale maggiore qualità dei crediti nella titolarità di banche e degli altri operatori attivi nel settore, che trarranno giovamento dalla possibilità, in capo all’imprenditore che ha fatto ricorso alla Procedura, di accedere autonomamente (e dunque più velocemente) a nuovi flussi idonei ad alimentare la propria attività e la propria capacità di fare fronte alle obbligazioni contratte.

Emerge quindi che, ancora una volta, nell’ambito della gestione dei crediti UTP bisognerà saper cogliere le potenzialità dei nuovi strumenti messi a disposizione dal Legislatore, nell’ottica di generare un meccanismo virtuoso di crescita economica a vantaggio tanto degli operatori di settore, quanto delle imprese e del mercato nazionale in generale.

Avv. Anna Caffini

(riproduzione riservata)


[1] Fonte: Prof. Sido Bonfatti, “La nuova finanza in progress ed ex nunc nel Piano Attestato Omologato”, Diritto Bancario.it , reperibile al link: La “Nuova Finanza” (in progress ed ex nunc) nel “Piano Attestato Omologato” – DB (dirittobancario.it)

Pubblicato il

19 / 04 / 2022

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