N. 4/2022
Come noto, la legge n. 3/2012 ha introdotto in Italia il procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento, in base alla quale la persona fisica che venga a trovarsi nella condizione di non poter onorare i debiti assunti, potrà ottenere – ricorrendo specifici presupposti – la cancellazione delle esposizioni accumulate nel tempo.
In estrema sintesi e semplificazione, la ratio legis è di garantire a tutti i soggetti debitori la possibilità di ottenere la cancellazione dei debiti pregressi al fine di “ripartire da zero”, tornando nuovamente ad esercitare un ruolo attivo nell’economia reale. In altre parole, il debitore-persona fisica schiacciato dal carico dei debiti accumulati, avrà una seconda opportunità di pianificare la propria vita e quella della sua famiglia.
La normativa in parola si applica a qualunque tipologia di debito contratto dal soggetto – obbligazione sia di natura chirografaria che ipotecaria – rientrando pertanto in quest’ultima categoria anche quella derivante dal mancato pagamento del mutuo per l’acquisto della prima casa che, ad oggi, rappresenta indubbiamente una delle maggiori cause di sovraindebitamento delle famiglie italiane.
Per dare attuazione alla norma, il legislatore ha previsto due strumenti: la liquidazione del patrimonio ed il piano del consumatore.
Con il primo, il soggetto indebitato decide di mettere in liquidazione tutti i suoi beni utilizzando il ricavato per pagare i creditori, a prescindere dal loro consenso. Al termine dell’operazione, il soggetto si libererà di tutti i debiti anche se il ricavato della vendita risulti inferiore all’ammontare degli stessi.
Attualmente, la liquidazione del patrimonio rappresenta uno degli strumenti più utilizzati per risolvere la crisi da sovraindebitamento originatasi dal mutuo per l’acquisto della prima casa. Nella stragrande maggioranza dei casi si ricorre ad esso in seguito all’avvenuta risoluzione del contratto di mutuo e susseguente pignoramento dell’abitazione.
Grazie alla L. n. 3/20212, il debitore esecutato si potrà vedere cancellata integralmente la propria esposizione nei confronti della banca anche nel caso in cui il credito di quest’ultima sia superiore al prezzo di aggiudicazione dell’esecuzione immobiliare – così evitando di rimanere permanentemente obbligato nei confronti dell’istituto di credito con riguardo alla debenza residua.
Con il secondo strumento in discorso ( :piano del consumatore) il debitore propone un piano di rientro tramite il versamento di una rata mensile su un conto corrente intestato al corrispondente procedimento pendente presso il Tribunale competente.
Tuttavia, con questo secondo strumento, il debito derivante dal mutuo per l’acquisto della prima casa non potrà essere stralciato, ma rimborsato integralmente nel termine giudizialmente stabilito.
Si comprende dunque in maniera evidente come – ad oggi – lo strumento oggettivamente più conveniente previsto dal legislatore del 2012 per risolvere la crisi da sovraindebitamento per l’acquisto della prima casa, sia e continui ad essere in maniera preponderante la liquidazione del patrimonio da parte del mutuatario-debitore.
Avv. Andrea Giovannoni
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